Sky Italia
Il CTCU segnala all’Antitrust la società incaricata dal
gigante della TV commerciale per il recupero crediti

Attenzione ai comportamenti illegittimi degli studi legali che si dichiarano agenti su mandato della società Sky Italia ma violano le normative in materia di foro competente e obbligo di conciliazione


La signora Bianchi – il nome è di fantasia, ma il caso è reale – si rivolge nel 2010 al Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano per una consulenza: il contratto da lei stipulato su base annuale con Sky è stato prolungato (con relative richieste di pagamento) dopo la sua scadenza naturale senza avvisare la consumatrice e nonostante detta clausola di rinnovo tacito non sia desumibile dalla richiesta di abbonamento sottoscritta dalla cliente. Il consulente del CTCU espone reclamo a Sky ma non ottiene alcuna risposta. Nel 2011 reitera nuovamente il reclamo, ma anche in questo caso senza riscontro. Preso atto della ripetuta inadempienza da parte di Sky e basandosi sul fatto che la legge impone lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione prima di qualsiasi altra azione di recupero del credito, archivia la pratica in attesa di sviluppi.

Nel 2012 non succede più nulla. Ma nel 2013 la signora Bianchi si rivolge al CTCU per un appuntamento urgente: ha appena ricevuto da uno studio legale di Roma – D.C. le iniziali dell’avvocato – copia di un atto di citazione per conto di Sky Italia (per il tramite della società Telkom Spa) innanzi al Giudice di pace di Roma e con una data di prima udienza indicata per il 30 luglio 2013. Da una prima verifica emerge che gli atti e i comportamenti dello studio legale sono illegittimi. In primis, la scelta del Giudice di pace viola il foro territoriale competente del consumatore; in secondo luogo, non risulta esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per legge. Il consulente del CTCU intima allo studio legale il ritiro immediato dell’atto di citazione: ne segue una fitta corrispondenza, ma le posizioni dell’avvocato incaricato per conto di Sky rimangono le stesse. La prima sorpresa, però, emerge proprio il 30 luglio 2013, ovvero il giorno indicato per la prima udienza: per quella data non risulta nessuna causa iscritta a ruolo dall’avvocato D.C. per conto di Sky Italia. Ma la seconda sorpresa è, se possibile, ancora più grossa. Da un’approfondita verifica emerge non solo che il comportamento dello studio legale non rappresenta un evento isolato, ma l’Antitrust è già intervenuta più volte in casi simili infliggendo anche sanzioni di una certa rilevanza. Il più recente provvedimento, pubblicato sul bollettino dell’AGCM del 5 agosto 2013 versus la società Globalrec S.r.l., è esemplare. Di seguito un estratto:

La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nel fatto che – al fine di tentare di recuperare asseriti crediti …omissis… il professionista ha inoltrato a diversi soggetti per il tramite di avvocati, atti di citazione (con l’indicazione fittizia della data della prima udienza) presso sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza procedere ad alcuna iscrizione a ruolo. La condotta del professionista appare idonea, quindi, a determinare nel consumatore medio un indebito condizionamento, ingenerando il convincimento che, a prescindere dalla fondatezza della propria posizione debitoria, sia preferibile provvedere rapidamente al pagamento dell’importo richiesto piuttosto che esporsi ad un contenzioso giudiziario.

Come si può leggere, un evento molto simile a quanto accaduto alla signora Bianchi. Premesso che la Globalrec (il professionista oggetto del provvedimento) ha ricevuto una sanzione di 50.000 euro, il CTCU valuta con estrema gravità che per il recupero di un presunto credito una multinazionale come Sky possa ricorrere a società che mettano in atto comportamenti analoghi a quelli già sanzionati dall’AGCM. Per questo motivo, in data 9 luglio 2013 il Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano ha inviato all’Antitrust apposita segnalazione sul caso “Bianchi” in ipotesi di pratica commerciale scorretta, con l’auspicio che l’eventuale sanzione sia sufficientemente elevata da fungere da vero ed efficace deterrente.


Comunicato stampa
Bolzano, 29.08.2013