Irregolarità nella convocazione dell'assemblea dei soci
della Cassa di Risparmio?
CTCU: no al baratto “invito in cambio di profilo di rischio”!


Alcuni azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano si sono presentati al Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU), per chiedere se la stessa avesse il diritto di assoggettare la partecipazione dei soci alla (scottante) assemblea programmata per il 31 maggio a determinate condizioni. Ai soci che intendevano prenotare la loro partecipazione è stato infatti riferito che “l'invito quietanzato” poteva essere rilasciato solo a coloro che avessero debitamente compilato il questionario Mifid.

Le normative Mifid riguardano in sostanza la tutela degli investitori, e queste non hanno nulla a che vedere con il diritto societario, e tanto meno possono essere ricondotte alla convocazione di un'assemblea dei soci. Un simile modus operandi è da qualificare per lo meno come curioso: si potrebbe anche avere l'impressione che la Cassa di Risparmio, così facendo, tenti di rendere quantomeno difficoltosa la partecipazione di soci che già di per loro potrebbero essere arrabbiati.

Il profilo di rischio andrebbe compilato prima dell'acquisto di un prodotto finanziario, per permettere al consulente finanziario di offrire il prodotto più adeguato al cliente. Nel profilo di rischio, fra le altre cose, vengono trattate questioni relative allo scopo dell'investimento (durata, rischio, rendimento), alla situazione finanziaria dell'investitore nonché riguardo alle conoscenze ed alle esperienze dell'investitore nel settore finanziario.

La CONSOB, nel suo provvedimento del 22 gennaio 2016 ha rimarcato alla Cassa di Risparmio sistematiche violazioni delle norme a tutela degli investitori, in particolar modo legate alla redazione dei profili di rischio. Reagendo a tale provvedimento, la Cassa di Risparmio ha redatto un nuovo questionario Mifid. Da mesi si sta ora tentando di raccogliere tali nuovi questionari. Sembra che i clienti non siano molto disponibili alla compilazione degli stessi, altrimenti difficilmente si spiegano i motivi di simili azioni.

Il diritto alla partecipazione all'assemblea dei soci non può e non deve però essere assoggettato a una tale – o anche diversa – condizione. Irregolarità nella convocazione dell'assemblea potrebbero anche, in ultima ratio, determinare la nullità delle delibere prese dalla stessa assemblea.

Comunicato stampa
Bolzano, 20/05/2016