Mutui casa
Il CTCU: fate mutui fondiari!
Le casse rurali devono migliorare!


Molti consumatori non hanno chiare le differenze che intercorrono fra un mutuo “fondiario” e un mutuo “ipotecario”. È probabile che non sempre le banche le spieghino ai propri clienti e sarà senz’altro capitato che vengano fatti concludere mutui ipotecari piuttosto che mutui fondiari, pur sussistendo i presupposti per la stipula di questi ultimi. Peccato che con i secondi si possano avere interessanti risparmi di spesa, nella specie minori costi notarili sia in fase di stipula che (allo stato attuale della normativa) in fase di cancellazione dell’ipoteca, oltre ad altri vantaggi. Il CTCU ai consumatori: verificate nel vostro caso l’esistenza dei requisiti e se sussistono chiedete di concludere un mutuo fondiario!

Quali sono i presupposti per richiedere un mutuo fondiario?

L’art. 38 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 (Testo Unico Bancario – T.U.B.) definisce quale “credito” (mutuo) fondiario quello “avente ad oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. L’ammontare massimo della somma erogabile con il mutuo fondiario è pari all’80% del valore del bene o dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative, quali fideiussioni bancarie o polizze di assicurazione.

La differenza con un mutuo ipotecario

Il mutuo fondiario è per definizione di legge quindi un mutuo ipotecario, mentre un mutuo ipotecario non necessariamente è anche fondiario e questo nel caso in cui non si possano appunto applicare i requisiti previsti dal T.U.B. per i mutui fondiari.

Quali i vantaggi per i mutuatari in caso di mutuo fondiario?

Fra gli altri diritti previsti per i debitori di mutui fondiari, la legge prevede:
  • che il mutuatario possa pretendere la riduzione della somma ipotecata iscritta al decrescere del debito residuo;
  • la riduzione a metà degli onorari notarili per l’atto di mutuo; attenzione, non della parcella! Ad esempio per un valore di mutuo (ipoteca iscritta) di 280.000 euro, il costo notarile di un mutuo ipotecario ammonta a 1.496 euro, quello di un analogo mutuo fondiario ammonta a 1074 euro (Fonte: www.notai.bz.it).
  • la possibilità fissata per legge (art.40 comma 1 del T.U.B.) di estinguere il mutuo in qualunque momento, in misura parziale o totale;
  • la possibilità di avere tempi più dilatati nell’azione legale che la banca dovesse avviare per il ritardato pagamento delle rate (art.40, comma 2 del TUB);
  • e da ultimo (vedi ns. CS del 19.01.2011 e del 21.03.2011) non si deve fare, e quindi pagare, un atto notarile per procedere alla cancellazione dell’ipoteca di un mutuo fondiario, mentre si paga per la cancellazione dell’ipoteca di un mutuo ipotecario.

Alla luce di quanto sopra, visto e considerato che non sempre le banche informano adeguatamente su tali caratteristiche e differenze e che varie banche, soprattutto locali, hanno fatto stipulare, soprattutto in passato, più mutui ipotecari che fondiari, chi si accinge a stipulare un contratto di mutuo casa con la propria banca di fiducia farà bene a chiedere alla stessa se esistano, nel suo caso, i presupposti per concludere un mutuo fondiario piuttosto che un “normale” mutuo ipotecario. E, nel caso esistano, agire di conseguenza.

Il CTCU chiede soprattutto alle Casse Rurali (eccezione fatta per la Rurale di Bolzano e quella del Renon), che si autodefiniscono sempre “vicine” alla propria clientela, di stipulare più mutui fondiari! E anche i notai devono informare (meglio?) i mutuatari in merito alla possibilità di stipulare questa tipologia di mutui.


Comunicato stampa,
Bz, 29.03.2011