Mutui prima casa – Sbloccato il Fondo per la sospensione delle rate
Dal 27 aprile si può fare richiesta in banca


Il 12 aprile scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. 22 febbraio 2013, n.37) che riattiva il Fondo statale destinato a far fronte alla sospensione del pagamento delle rate di mutui prima casa, per soggetti in difficoltà economica.

Il Fondo ha una dotazione di ca. 20 milioni di euro e si stima che possa dar beneficio a circa 16 mila potenziali famiglie, di cui alcune anche in Alto Adige.

Si tratta di una misura di sostegno per tutte quelle famiglie che, per particolari situazioni chiaramente definite dal Regolamento, si trovino in difficoltà con il rimborso delle rate dei rispettivi mutui prima casa. Il Fondo sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripaga alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.

Hanno diritto a beneficiare del sostegno soggetti (beneficiari di mutuo) che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni:
  • cessazione del rapporto di lavoro (anche parasubordinato) con attualità dello stato di disoccupazione (non dovuta però a risoluzione consensuale, risoluzione per raggiungimento età pensionabile, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa)
  • morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%.
NB: le situazioni di cui sopra devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE (reddito annuo) non superiore a 30.000 euro

Dal 27 aprile 2013, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, è possibile presentare la domanda di sospensione. La richiesta va effettuata direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata, disponibile sia sul sito del MEF (www.dt.tesoro.it) sia sul sito di Consap Spa (www.consap.it).

La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a CONSAP.
CONSAP, verificati i presupposti, rilascia alla banca il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della CONSAP all'indirizzo www.consap.it.


Comunicato stampa
Bz, 24/04/2013