Le banche non possono imporre il proprio conto o le proprie polizze nell’erogazione di finanziamenti
Novità a favore di consumatori e microimprese


Con il cd. “decreto Salva-Italia” (L. 27/2012), fra le altre novità, è stato modificato anche il Codice del Consumo. In particolare è stato modificato il titolo del codice che si occupa di pratiche commerciali ingannevoli, e, nella fattispecie, di azioni ingannevoli.

Il testo del relativo paragrafo (D.lgs. 206/2005, art. 21, comma 3-bis) recita: “E' considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.”
Questa norma vale per prestiti, mutui ed altri contratti rientranti nella definizione di “mutuo” secondo il Codice Civile (Art. 1813).

“Questa clausola porta più libertà ai consumatori che chiedono un prestito” commenta Walther Andreaus, direttore del CTCU. “Ora è possibile chiedere un prestito alla banca A e tenere il proprio conto presso la banca B. In questo modo i consumatori hanno la possibilità di scegliere in assoluta libertà fra le offerte presenti sul mercato.”

Stesso principio vale anche per le coperture assicurative “imposte”: anche qui il consumatore ha la facoltà di scegliere quella che più si addice alle sue esigenze.

Sempre con lo stesso decreto il legislatore ha anche stabilito che, per le sole pratiche commerciali scorrette, le “microimprese” siano equiparate ai consumatori. Ciò significa che anche per le piccole imprese vale la tutela in tema di pratiche commerciali ingannevoli (cfr. D.lgs. 206/2005, art. 18 e 19).

I clienti bancari, ai quali l’intermediario bancario o finanziario richieda di subordinare l’erogazione del finanziamento alla stipula di contratti aggiuntivi, faranno pertanto bene a documentare questi fatti. Il Centro Tutela Consumatori Utenti è pronto a segnalare eventuali abusi alle competenti autorità (AGCM).

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può infatti sanzionare la pratica commerciale scorretta con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso delle pratiche sopra menzionate la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro (cfr. art. 27, comma 9, D.lgs. 206/2005).


Comunicato stampa
Bz, 13.09.2012