La variazione unilaterale dei tassi d'interesse nei conti bancari: le banche devono rispettare le regole!


In questi giorni alcuni consumatori si sono rivolti al Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) dopo aver ricevuto una comunicazione dalla propria banca, con la quale si annunciava l'abbassamento del tasso creditore sui loro conti correnti. I correntisti volevano aver chiarito se tale comunicazione fosse corretta o meno.

Le comunicazioni provenienti dalle banche che annunciano l'abbassamento dei tassi creditori nei rapporti di conto corrente non sono, in genere, benviste dai clienti bancari. Siccome le banche sono anche tenute a seguire specifiche indicazioni del legislatore, può capitare che le stesse siano anche poco comprensibili. Gli istituti bancari, infatti, sono obbligati a “proporre” le modifiche ai loro clienti in presenza di un giustificato motivo (il Testo Unico Bancario, o T.U.B., parla proprio di “proposta di modifica delle condizioni”). I clienti, nel caso in cui non siano d'accordo con il contenuto di detta proposta, hanno come unica possibilità quella di recedere dal contratto di c/c in essere entro 60 giorni, alle “vecchie” condizioni.

Ma oltre a questa indicazione di tipo abbastanza formale, il T.U.B. impone agli istituti anche altre regole: se la banca modifica, infatti, il tasso creditore applicato per motivi di “politica monetaria”, la stessa è obbligata a variare contestualmente anche l'eventuale tasso debitore per lo scoperto o per il fido. In altre parole: se mi vengono accreditati meno interessi a mio favore sul conto, nel caso io vada “in rosso”, dovrei pagare anche meno interessi debitori alla banca.

In alcune delle comunicazioni attualmente inviate ai correntisti ci sembra che le banche abbiano investito parecchia energia per evitare questa regola. Anche se nelle comunicazioni si parla esplicitamente di “tassi guida” e di “titoli di stato”, alcuni paragrafi più sotto viene, altrettanto esplicitamente, stabilito che non si tratta di una modifica dovuta a politica monetaria. La domanda, se la banca abbia con questa frase voluto evitare il contestuale abbassamento del tasso debitore, sorge spontanea.

Consumatori, ma anche imprenditori o artigiani, che si trovino col conto “in rosso” e che abbiano ricevuto una simile comunicazione, faranno bene ad insistere con la banca affinché venga abbassato anche il tasso debitore, non solo quello creditore!

Il Direttore del CTCU, Walther Andreaus, può comprendere che gli utenti siano per lo meno irritati da queste lettere. “E' chiaro che vedersi comunicare che il tasso d'interesse attivo, da livelli già bassi, viene abbassato ulteriormente a livelli irrisori non mette certo di buonumore. Molti consumatori si stanno chiedendo anche se, sulle loro spalle, si tenti di far quadrare al meglio il risultato del bilancio annuo delle banche. In ogni modo sottoporremo la questione anche agli organi di vigilanza competenti”.

Quando, dunque, possono le banche modificare unilateralmente i tassi di interesse?


La regola è: nei contratti a tempo determinato (come ad esempio i mutui), stipulati da consumatori e micro-imprese, le condizioni-quadro dei tassi di interesse non possono essere modificati; se ad esempio ho stipulato un mutuo le cui clausole prevedano quale tasso d'interesse “Euribor 3 mesi + 3%”, la banca non può modificarlo unilateralmente in “Euribor 3 mesi + 5%”.
Nei contratti a tempo indeterminato (come ad es. i conti correnti) i tassi possono essere variati, rispettando gli obblighi sopra descritti e sempre che sussista un giustificato motivo.


Comunicato stampa
Bolzano, 04/09/2015