Acquisti natalizi e contratti di credito al consumo
Il CTCU: fate attenzione a non richiedere il rilascio di carte di credito revolving


Dopo che la recente sanzione di 180.000 euro comminata alla società Compass Spa per pratica commerciale scorretta in tema di carte revolving non richieste, il CTCU richiama l’attenzione dei consumatori che si accingono ad effettuare acquisti in periodo natalizio a mezzo di finanziamenti e crediti al consumo. Chi firma un contratto di credito al consumo presso un negozio, un centro commerciale o un rivenditore autorizzato, farà bene a prestare molta attenzione a non firmare anche quella parte del contratto in cui lo stesso cliente richiede “la concessione di una linea di credito revolving a tempo indeterminato”, in genere attraverso il rilascio di una carta di credito ad hoc!

Le carte di credito revolving sono infatti gli strumenti finanziari in assoluto più cari fra quelli del credito ai consumatori; sono inoltre scarsamente trasparenti, difficilmente confrontabili e si rischia di non finire mai di rimborsare il credito ricevuto, in quanto, una volta presa a prestito la somma messa a disposizione dal soggetto finanziatore, ci si impegna a rimborsare solo importi minimi mensili, che non riescono ad “abbattere” il debito contratto, se non dopo moltissimo tempo. Un vero affare solo per i soggetti finanziatori!

Ancora qualche tempo fa il CTCU aveva segnalato all’AGCM la scarsa trasparenza di molti contratti di credito al consumo fatti sottoscrivere ai consumatori: importanti clausole contrattuali scritte in caratteri minuscoli e quasi illeggibili. Di recente l’Antitrust ha comminato una pesante sanzione amministrativa alla società Compass S.p.A. per pratica commerciale scorretta: Compass, Linea ed Equilon avevano infatti concluso contratti di finanziamento nella forma del prestito personale o finalizzato all’acquisto di beni e servizi presso i rivenditori convenzionati senza informare adeguatamente i consumatori che la sottoscrizione del contratto comportava anche la richiesta di concessione di una linea di credito revolving a tempo indeterminato, utilizzabile anche mediante una carta di credito. Tali carte sarebbero state emesse ed inviate ai consumatori, anche molto tempo dopo la sottoscrizione del finanziamento originario, senza aver preventivamente acquisito, in modo chiaro ed inequivocabile, il loro consenso.

Il CTCU invita pertanto i consumatori a porre attenzione nella firma di tali contratti e ad astenersi dal firmare clausole che consentano alle società emittenti di inviare carte revolving al proprio domicilio o che comportino la stipula di un contratto di finanziamento revolving.

Recesso: ricordiamo che il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dal perfezionamento del contratto, con effetto anche su eventuali contratti accessori, senza penali e senza alcun effetto sul contratto di compravendita del bene/servizio.

Comunicato stampa
Bolzano, 20/12/2012