Proroga per i nuovi „libretti di impianto“ per impianti di riscaldamento e climatizzazione


Dal 20 giugno 2014 è ufficiale: solo a partire dal 15 ottobre 2014 gli impianti di riscaldamento e climatizzazione dovranno essere muniti di un cd. "libretto di impianto".

Il ministero in data 20 giugno 2014 ha approvato la proroga per l'introduzione dell'obbligo del nuovo libretto di impianto; pertanto i libretti di impianto per impianti di riscaldamento e climatizzazione saranno obbligatori a partire non più dal primo giugno, come originariamente previsto, bensì dal 15 ottobre. Questo rinvio riguarda oltre che il libretto di impianto anche tutti i protocolli di controllo e collaudo.

Ricordiamo che il decreto ministeriale del 10 febbraio 2014 attuativo del DPR 74/2013 prevede, per tutti i nuovi e quelli già preesistenti impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda per usi igienico sanitari e di climatizzazione estiva la presenza di un libretto di impianto.

Gli ulteriori sviluppi relativi ai libretti di impianto – in Adige sono previsti appositi libretti – nonché ai controlli e le misure di manutenzione introdotte dal DPR 74/2013, verranno seguiti dal CTCU, che terrà adeguatamente informati i cittadini.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla consulenza tecnica edile del CTCU (martedì 9-12:30 e 14-16:30, tel. 0471-301430).


Comunicato stampa
Bolzano, 22/07/2014






Dal 1° giugno obbligatori i nuovi "libretti di impianto" per impianti di riscaldamento e climatizzazione; probabile una proroga


Dal 1° giugno tutti gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari devono essere muniti di un cd. "libretto di impianto". Si sta però già parlando di una proroga di questo termine.

Il DPR 74/2013 prevede, per tutti i nuovi impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda per usi igienico sanitari e di climatizzazione estiva di edifici la presenza di un libretto di impianto. Il decreto ministeriale di attuazione (n. 10 febbraio 2014) introduce tale obbligo a partire dal 1 giugno 2014.

Probabile una proroga

Visti i dubbi sull'attuazione delle nuove norme, è probabile che il termine venga spostato di 6 mesi.

I contenuti dei nuovi libretti

Oltre ai dati generali dell'impianto, la sua regolazione, diffusione e registrazione dei consumi, va tenuto anche conto della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e degli impianti di aerazione meccanica. Anche i risultati delle manutenzioni, delle ispezioni nonché delle misurazioni di efficienza energetica andranno in futuro riportati nel libretto.

Per gli impianti di impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW è obbligatoria la redazione di un Rapporto di controllo di efficienza energetica. Gli impianti alimentati interamente da fonti di energia rinnovabili sono esonerati da tale obbligo. Il libretto di impianto va però tenuto anche per questo tipo di impianti.

La compilazione e l'annotazione dei risultati del primo controllo degli impianti viene eseguita dalla ditta che installa l'impianto. Per impianti già esistenti, il libretto viene compilato dal responsabile dell'impianto oppure da un terzo da lui incaricato, il cd. "terzo responsabile". Bisognerà anche riportare ogni futura modifica dell'impianto.

Nuove manutenzioni e controlli

Il DPR 74/2013 prevede, oltre ai libretti di impianto, anche controlli dell'efficienza energetica, manutenzioni ed ispezioni dei vari tipi di impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Le manutenzioni vanno eseguite secondo le indicazioni della ditta che ha eseguito il montaggio, oppure in alternativa seguendo le indicazioni del produttore (di norma una volta all'anno).

Il controllo dell'efficienza energetica va eseguito per impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) sopra i 10 kW e per impianti di climatizzazione estiva sopra i 12 kW ogni due anni, oppure ogni quattro anni in caso di utilizzo di combustibile in forma gassosa (gas, metano o gpl). Se la potenza nominale supera i 100 kW, sono previste altre tempistiche di controllo.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla consulenza tecnica edile del CTCU (martedì 9-12:30 e 14-16:30, tel. 0471-301430).


Comunicato stampa
Bolzano, 06/05/2014