Vendite a distanza di contratti di energia
CTCU: segnalateci le pratiche commerciali scorrette!


Già alcuni mesi fa, molti utenti in provincia avevano segnalato comportamenti poco virtuosi da parte di agenti di società venditrici di energia, che cercavano (e in molti casi vi sono anche riusciti) di collocare contratti di energia sul mercato libero. Più di recente ci sono pervenute segnalazioni riguardanti offerte di contratti effettuate anche via telefono. Il suggerimento è quello di fare sempre molta attenzione a dare il proprio consenso a qualsivoglia richiesta telefonica: un "sì" può costare caro!

Occhio a quello che dite!
L'introduzione del colloquio telefonico è in genere soft, del tipo "le va di pagare di meno la bolletta della luce; le offriamo uno sconto del 10% sul prezzo dell'energia, ci può dire se i suoi dati sono corretti" e via così. E così, dopo aver riepilogato i propri dati anagrafici e di utenza, il cliente, preso alla sprovvista, viene abilmente indotto a formulare una serie di "sì", tal che la conclusione di un accordo contrattuale potrebbe apparire anche come regolare. In realtà non tutto è chiaro, anzi.

Chiarezza e trasparenza - La "scheda di confronto": uno strumento indispensabile!
Lo ripetiamo: le società di vendita o i loro agenti devono essere chiari e trasparenti. Nel presentare le proposte di offerta, a maggior ragione quelle a distanza (telefono) o fuori dai locali commerciali (vendita porta a porta), i venditori devono obbligatoriamente consegnare al consumatore la cd. "scheda di confronto prezzi" prevista dall'Autorità per l'energia. Prima di ricevere tale "scheda" (che viene invece di solito inviata solo fra la documentazione contrattuale vera e propria), sarebbe bene non prestare alcun consenso; bisogna piuttosto prendersi il tempo di individuarla fra le carte inviate e di leggersela con attenzione. Infatti è solo da tale tabella e dalle altre condizioni economiche dell'offerta che si capisce se un'offerta possa essere o meno economicamente vantaggiosa!

Il diritto di ripensamento (recesso)
Dalla firma della proposta di contratto il consumatore ha tempo 10 giorni di calendario per esercitare il proprio diritto di ripensamento (per iscritto, con raccomandata a.r. da inviarsi alla sede legale dell'azienda). Se vi è stato solo un colloquio telefonico e non siete sicuri di quello che avete detto al vostro interlocutore e non avete ancora ricevuto a casa la proposta contrattuale che vi avevano assicurato vi sarebbe stata inviata, potete spedire ugualmente alla società un lettera in cui, a scanso di equivoci, comunicate al venditore la vostra volontà di non volervi avvalere della proposta fattavi e di esercitare anche in questo caso il vostro diritto di ripensamento ai sensi del Codice del consumo.

Le pratiche commerciali scorrette.

Coloro che ritengono di essere stati "raggirati" dall'interlocutore telefonico, che ha fatto intendere una cosa per un'altra (del tipo "si tratta solo di informazioni", mentre in realtà vuole farvi concludere un contratto!), possono anche inviare una denuncia all'Autorità per la concorrenza ed il mercato (AGCM), chiedendo l'intervento di questa e l'adozione di sanzioni a carico dei responsabili del raggiro.

Il CTCU mette a disposizione degli utenti un fac simile di segnalazione e anche quello relativo all'esercizio del diritto di ripensamento (recesso).

Lettere tipo

Recesso da contratto concluso fuori dai locali commerciali
Recesso in occasione di colloquio telefonico
Segnalazione di presunta pratica commerciale scorretta all'AGCM


Comunicato stampa
BZ, 23.07.2010