CTCU: disdire le polizze di assicurazione in tempo utile
Attenzione: a seconda del tipo di polizza, i termini variano


Dal 1° gennaio 2013 le polizze RC auto non devono più essere disdettate. Da tale data, il passaggio ad un'altra compagnia assicuratrice è quindi diventato molto più semplice. Questa novità si è diffusa a macchia d'olio, e i consumatori l'hanno accolta favorevolmente.

Purtroppo si verificano però anche alcuni malintesi. Molti consumatori sono infatti convinti che l'obbligo di inviare una disdetta per iscritto, sia stato abolito per tutti i tipi di polizza. Quando intendono poi trasferire o aprire una nuova polizza incendio o infortuni presso una nuova compagnia assicuratrice, semplicemente non pagano il premio dovuto alla vecchia compagnia. E, quando arriva a casa il sollecito di pagamento per la vecchia polizza, molti si rivolgono al Centro Tutela Consumatori, lamentandosi del comportamento della stessa compagnia.

Il CTCU ricorda che l'obbligo di disdetta è stato abolito per il ramo responsabilità civile auto ("rc auto"), ma vige tuttora per gli altri rami, quali incendio, malattia, infortunio, rc capofamiglia, tutela legale, ecc.

I termini per la disdetta sono fissati dal contratto. Di norma la disdetta va inviata 30 o 60 giorni prima del termine di scadenza della polizza. Il nostro consiglio è quello di non aspettare fino all'ultimo momento, ma di inviare la raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la disdetta dal contratto, almeno 4 mesi prima della scadenza.

Per i "rami danni" (ovvero le polizze diverse dalle polizze vita) soggetti ad obbligo di disdetta è inoltre opportuno controllare se la polizza possa essere disdettata ad ogni scadenza annuale. Infatti, dal 2009 in poi è di nuovo possibile stipulare contratti pluriennali. Chi ha firmato un tale tipo di contratto potrebbe pertanto poterlo disdire solo dopo l'iniziale periodo di durata di 5 anni. È dunque bene verificare o far verificare i contratti di assicurazione in corso.


Comunicato stampa
Bolzano, 06/11/2014