Come comportarsi in caso di incidente stradale?


Secondo i dati dell’istituto statistico Astat, ogni giorno in Alto Adige si verificano in media oltre tre incidenti stradali con danni più o meno gravi alle persone. Nel 2009 sono stati rilevati 1225 incidenti, che hanno causato 35 morti e 1592 feriti. Nessuno pensa volentieri a queste cose, e tuttavia sarebbe opportuno non farsi cogliere del tutto impreparati quando accadono. Sapere come comportarsi in simili frangenti, può aiutare infatti a limitarne al minimo le conseguenze.

Ecco allora alcuni consigli e risposte alle domande più frequenti sul tema.

Se rimanete coinvolti in un incidente stradale, la prima regola è mantenere per quanto possibile la calma. Anzitutto occorre mettere in sicurezza il luogo del sinistro: attivate le quattro frecce, indossate il giubbetto catarifrangente e posizionate il triangolo d’emergenza almeno 50 metri prima del luogo in questione. Quindi allontanatevi immediatamente e avvertite i servizi di pronto intervento chiamando uno dei seguenti numeri: 118 (Emergenza Sanitaria), 113 (Polizia Stradale) o 112 (Carabinieri).
In caso di infortunio con feriti, l’utente della strada deve prestare loro soccorso. Chi abbia seguito un adeguato addestramento può controllare il polso e la respirazione del ferito, metterlo in posizione stabile su un fianco, tamponare eventuali emorragie esterne ecc. Gli inesperti devono invece prestare assistenza psicologica al ferito parlandogli e rassicurandolo fino all’arrivo dei soccorsi.
In caso di incidente con soli danni lievi alle cose, è opportuno spostare i veicoli coinvolti sul bordo della carreggiata per non intralciare la normale circolazione.

Che fare dopo il sinistro?

  • 1) Che cos’è la constatazione amichevole di incidente e quando si utilizza?
    La constatazione amichevole di incidente o CAI (“modulo blu”) è un modello standard che si dovrebbe compilare sempre e in ogni punto, anche quando sul luogo del sinistro siano intervenute le forze dell’ordine. Scopo della constatazione non è tanto quello di stabilire di chi è la colpa, bensì di mettere nero su bianco quanto accaduto. Se le versioni fornite dalle parti non concordano, è consigliabile non firmare il modulo. In caso di necessità si possono compilare anche due constatazioni separate.

  • 2) Entro quanto tempo si deve denunciare il sinistro alla propria assicurazione?
    La denuncia deve essere presentata alla propria agenzia o impresa assicuratrice entro tre giorni dalla data dell’incidente.

  • 3) Come funziona il risarcimento del danno?
    Le procedure di risarcimento del danno sono essenzialmente due.

    - Il “risarcimento diretto“ si applica solo per gli incidenti tra due veicoli a motore immatricolati in Italia e regolarmente assicurati (autovetture, autocarri, ciclomotori, nonché motocicli con nuova targatura in vigore dal 14.07.2006). Con questo sistema, il danneggiato viene risarcito direttamente dal proprio assicuratore senza doversi rivolgere alla controparte o all’impresa assicuratrice di quest’ultima.

    - Ove non ricorrano le condizioni per il risarcimento diretto, ad esempio perché nel sinistro sono coinvolti più di due veicoli, il danneggiato deve richiedere il pagamento dei danni all’assicuratore della controparte.

  • 4) A chi deve rivolgersi il passeggero trasportato e chi risponde del danno da questi subìto?
    Il passeggero trasportato è sempre tutelato dalla polizza RC-auto del veicolo sul quale viaggiava, a prescindere dalla responsabilità del conducente nel sinistro.

  • 5) Che cosa succede se l’accertamento delle responsabilità non è chiaro?
    In caso di dubbi, la responsabilità di un incidente stradale viene fatta ricadere su entrambe le parti coinvolte. Dunque si presume, fino a prova contraria, che vi sia un concorso di colpa al 50%. Ciò significa che ciascuno dei due conducenti riceverà un rimborso pari alla metà del danno subìto.


  • 6) E se il valore del veicolo danneggiato è inferiore a quello delle riparazioni? Quanto spetta al danneggiato?
    Specie se il veicolo danneggiato è vetusto, può accadere che il costo di riparazione superi il suo valore commerciale. In tal caso l’assicurazione paga la riparazione fino ad un importo massimo che corrisponde all’attuale valore del veicolo.
    Se il danneggiato decide allora di acquistare un veicolo nuovo, gli spetta una somma così composta: valore del vecchio veicolo, spese di rottamazione del relitto e di immatricolazione della nuova vettura, tassa di circolazione limitatamente alla parte non ancora goduta.

  • 7) Come si quantifica il danno materiale?
    Il danno materiale equivale normalmente ai costi necessari per la riparazione del mezzo incidentato ed è perciò molto facile da quantificare. A questo importo devono aggiungersi le eventuali spese di traino con il carro attrezzi. Nel caso di tempi di riparazione particolarmente lunghi, è previsto un ulteriore indennizzo giornaliero per il cosiddetto “fermo tecnico” (risarcimento per indisponibilità del proprio veicolo), determinato in base a parametri quali il valore del veicolo, il modello, la cilindrata ecc. Al posto dell’indennizzo giornaliero si può chiedere il rimborso delle spese sostenute per noleggiare un veicolo equivalente.

  • 8) Come si quantifica il danno alla persona?
    Il danno alla persona dipende dalla gravità delle lesioni subite. Per ogni giorno di inabilità totale al lavoro, il danneggiato riceve un indennizzo o diaria il cui importo si aggira attualmente sui 43,16 euro (a seconda dell’attività svolta dal danneggiato). Se il danneggiato ha subìto lesioni tanto gravi che in futuro è prevedibile una riduzione della sua capacità lavorativa, allora viene risarcito anche questo tipo di danno.
    Se viene accertata un’invalidità permanente tra l’1 e il 9%, la misura del risarcimento è stabilita da precise indicazioni di legge in base all’età del danneggiato e ai relativi coefficienti. In caso di invalidità permanente pari o superiore al 10%, il danno è valutato secondo varie tabelle dei tribunali. La quantificazione del danno e la determinazione del grado di invalidità sono effettuate da un perito medico-legale.
    In caso di invalidità molto grave, il danneggiato ha diritto a ulteriori somme risarcitorie (per danno morale e altro ancora).

  • 9) Come succede se il responsabile dell’incidente si dà alla fuga?
    Se chi ha causato l’incidente si dà alla fuga, impedendo così la sua identificazione, il danneggiato può accedere al Fondo di garanzia per le vittime della strada. In linea generale questo Fondo risarcisce i soli danni alla persona. Tuttavia, in caso di lesioni personali gravi, risponde anche per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a 500 euro.

  • 10) Cosa succede in caso di incidente provocato da un veicolo straniero?
    In caso di incidente in Italia provocato da un veicolo con targa estera, non è possibile applicare la procedura di risarcimento diretto. La competenza per questo tipo di sinistri spetta all’Ufficio Centrale Italiano (UCI), al quale il danneggiato deve presentare la propria richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’UCI provvede quindi a contattare l’assicuratore estero, che a sua volta nomina una compagnia assicuratrice italiana cui affidare la trattazione del sinistro.


  • 11) Cosa succede in caso di incidente all’estero?
    Una direttiva UE obbliga le imprese assicuratrici a nominare un mandatario alla liquidazione dei sinistri in ogni Paese dello Spazio Economico Europeo, ad esclusione del Paese in cui hanno la propria sede legale. Grazie a questa normativa, i residenti in Italia che siano rimasti vittime di un incidente stradale all’estero – incidente avvenuto in un Paese del Sistema Carta Verde e provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in un Paese dello Spazio Economico Europeo – possono chiedere il risarcimento danni direttamente al rappresentante nominato in Italia dalla compagnia con cui è assicurato il responsabile del sinistro. Per conoscere il nome dell’assicurazione estera e quello del suo mandatario in Italia, ci si può rivolgere al Centro Informazioni dell’ISVAP.

  • 12) Se i danni sono solo materiali e di lieve entità, conviene risarcirli di tasca propria?
    Il responsabile di un incidente stradale che provochi solo piccoli danni alle cose (ad es. la rottura di uno specchietto retrovisore) non dovrebbe mai risarcire sul posto il danneggiato sborsando denaro di tasca propria. Qualunque danno, anche il più irrisorio, dovrebbe essere comunicato al proprio assicuratore, che si occuperà della liquidazione. Successivamente, se alla scadenza del premio annuale si vuole evitare l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali (malus) dovuta a tale sinistro, c’è sempre la possibilità di rimborsare la compagnia assicuratrice. Se il danno è stato liquidato dall’assicurazione con il sistema del risarcimento diretto, per conoscere l’importo bisogna rivolgersi alla Stanza di Compensazione della CONSAP (modulo di richiesta su www.consap.it). Se non è stato adottato il risarcimento diretto, l’assicurato deve rivolgersi invece alla propria compagnia assicuratrice.
    Per meglio valutare la convenienza di un eventuale rimborso del sinistro al proprio assicuratore, si può utilizzare il "calcolatore sinistri" del CTCU.

  • 13) A cosa serve un'assicurazione di tutela legale?
    Questo tipo di polizza è utile soprattutto nel caso di incidenti stradali con veicoli esteri. Se si desidera tale copertura per il proprio veicolo, è comunque opportuno stipulare una polizza separata dalla RC-auto, rivolgendosi a un’impresa specializzata nel ramo, così da prevenire possibili conflitti di interesse.

  • 14) Che fare in caso di noie con l’impresa di assicurazione?
    Nel caso di controversie con il proprio assicuratore, non occorre intentare subito una causa legale. In prima battuta, l’utente assicurativo può tentare una conciliazione, ossia una soluzione stragiudiziale della lite insorta. A tale riguardo esiste per il settore RC-auto una convenzione tra le organizzazioni dei consumatori e l’ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).
    Un altro e ancor più specifico accordo di collaborazione è quello sottoscritto tra il Centro Tutela Consumatori Utenti dell’Alto Adige e il Gruppo Unipol Assicurazioni (di cui fanno parte le compagnie Aurora, Unipol, Linear e Navale Assicurazioni). Per maggiori informazioni sulle procedure di conciliazione si veda www.centroconsumatori.it.
    Gli utenti assicurativi, infine, possono presentare reclamo anche all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private), il quale ha la facoltà di comminare sanzioni alle imprese che abbiano tenuto comportamenti scorretti (inosservanza delle disposizioni del Codice delle assicurazioni e simili).



Comunicato stampa
Bz, 16.09.2010