Polizze vita legate ai mutui
CTCU: occhio alle nuove regole in vigore dal 1 luglio


Il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU), che ha da poco pubblicato il confronto mutui prima casa di giugno 2012 (vedi www.centroconsumatori.it), ricorda a tutti coloro che si accingono a stipulare un mutuo casa o un credito al consumo con qualche istituto bancario o finanziario, che dal 1 luglio è entrato in vigore il Regolamento ISVAP (n.40 del 3 maggio 2012), attuativo della legge sulle liberalizzazioni (legge n.27/2012), che fissa i contenuti minimi che devono avere le polizze vita collegate all’erogazione di un mutuo o di un credito al consumo.

Il Regolamento ISVAP ribadisce che, nel caso in cui l’erogazione del finanziamento venga condizionata alla sottoscrizione di una polizza vita, la banca o altra intermediario finanziario devono sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alla stessa banca o allo stesso intermediario finanziario proponente il mutuo, riconoscendo al cliente al cliente la possibilità di ricercare sul mercato una polizza vita più conveniente.

Il cliente avrà 10 giorni lavorativi dalla consegna dei preventivi per ricercare una polizza più conveniente e più adatta alla proprie esigenze rispetto a quelle proposte dalla banca o dall’intermediario. La polizza eventualmente scelta deve essere accettata dalla banca, purché corrispondente alle condizioni minime stabilite, e senza alcuna modifica nei tassi del prestito concesso. Per agevolare il confronto dei preventivi, è stato anche previsto un fac simile standardizzato.

Il decreto ISVAP fa inoltre espressamente salvo il Provvedimento ISVAP n.2946/2011, che vieta alle banche di assumere la duplice veste di intermediari e beneficiari delle polizze vite proposte.


Trasferimento del mutuo

Ricordiamo che nel contratto dovrà essere indicato che in caso di pagamento di un premio unico, l’impresa sia obbligata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento del mutuo immobiliare, a restituire al cliente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria della polizza. Anche in tal caso e sempre su richiesta del cliente, la polizza può proseguire fino alla scadenza contrattuale anche a favore di un nuovo beneficiario che deve essere eventualmente indicato.

Per ogni dubbio o chiarimento i consulenti del CTCU sono a disposizione.


Comunicato stampa
Bz, 02.07.2012