Privacy: Il Grande Fratello dentro la camiciaEtichette intelligenti e privacy – Il Garante detta regole precise per l'uso dei sistemi RfidNon più grande di un granello di sabbia, l'"etichetta intelligente" cucita sulla camicia segue l'ignaro consumatore ad ogni suo passo e tramite un sistema di registrazione a radiofrequenza ne rivela la posizione geografica, come pure le abitudini. Per evitare che i dati memorizzati sull'etichetta permettano l'identificazione della persona, violandone così la sfera privata, oppure che vengano letti o impiegati impropriamente da terzi non autorizzati, il Garante per la privacy ha impartito regole chiare e precise. Quello che sembra un film di spionaggio potrebbe in realtà succedere a chiunque e a sua totale insaputa: una consumatrice o un consumatore si compra un indumento e, non appena esce dal negozio col suo nuovo acquisto, diviene immediatamente localizzabile. Stiamo parlando dei cd. sistemi Rfid (Radio Frequency Identification) che trovano sempre maggiore applicazione nella produzione e nel commercio, dove dovrebbero sostituire il codice a barre ai fini di una migliore gestione delle merci. Dotati di un codice di produzione e di una miniantenna, questi microchip sono in grado, a seconda della loro struttura, di trasmettere via radio le informazioni memorizzate a un lettore ottico posto anche a grande distanza, il quale le invia a sua volta a un sistema di registrazione in rete e infine a una banca dati. Il rischio è che l'integrazione di tecniche Rfid con infrastrutture di rete, carte di credito o di fidelizzazione, dia la possibilità di associare il prodotto con il suo acquirente e, in teoria, di utilizzare il pacchetto di dati per costruire una profilazione dello stesso, violandone il diritto all'anonimato. Considerata la crescente diffusione di queste etichette intelligenti, e dei rischi connessi, lo scorso marzo il Garante per la privacy ha emanato un regolamento per il trattamento dei dati personali da parte di chi utilizza le Rfid. L'autorità è dell'opinione che queste tecnologie siano certamente utili per gestire meglio i prodotti, accelerare le operazioni commerciali e facilitare la tracciabilità di particolari prodotti, a patto però che vengano usate solo nell'ambito di una catena di produzione o di distribuzione e che contengano esclusivamente informazioni tecniche (ad es. stato di conservazione, stabilimento di produzione, presenza di difetti ecc.). A seguito dello sviluppo tecnologico, inoltre, le etichette intelligenti potrebbero essere utilizzate impropriamente, vale a dire lette o manipolate a distanze sempre maggiori da terzi non autorizzati, trasformandosi in una seria minaccia per la privacy e le abitudini dei consumatori. Incrociando il loro contenuto con altri dati e facendo ricorso a sistemi elettronici, diverrebbe infatti possibile identificare le persone e la loro posizione geografica. Per scongiurare questo pericolo, l'Autorità per la protezione dei dati personali ha stabilito che i consumatori debbano essere adeguatamente informati sull'uso di etichette Rfid e sull'ubicazione dei lettori ottici, precisando che a tal fine non è sufficiente esporre degli avvisi nei luoghi di utilizzo delle medesime. L'informativa deve infatti essere apposta sugli stessi oggetti e prodotti che recano le etichette. L'utilizzo di Rfid che implichi un trattamento di dati personali può essere effettuato solo previo consenso dell'interessato. Il consenso non è invece necessario se la Rfid è utilizzata solo nell'ambito di una filiera di produzione allo scopo di migliorare l'efficienza del processo e senza il trattamento di dati personali.
Posto che gli utilizzatori di etichette intelligenti che contestualmente effettuano il trattamento di dati personali sono obbligati ad adottare adeguate misure di sicurezza per evitare eventuali usi impropri o la perdita dei dati medesimi, il CTCU consiglia, ai fini della tutela della propria sfera privata, di acquistare solo prodotti privi di tali etichette o comunque provvisti di etichette asportabili immediatamente dopo l'acquisto. Le norme del Garante prescrivono che le modalità di rimozione o disattivazione delle etichette siano evidenziate chiaramente (obbligo di informativa, art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Fonte: www.garanteprivacy.it Info, 07-2005 |
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