Le pratiche commerciali scorrette (2a parte)


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Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (art. 26 co.1)

  • a) creare l'impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto
  • b) effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale
  • c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, fatti salvi l'articolo 58 e l'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall'esercizio dei suoi diritti contrattuali
  • e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un'esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati
  • f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo
  • g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista
  • h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio ne’ vincita equivalente

Le autorità competenti e le sanzioni

Il compito di tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette è affidato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comunemente chiamata anche “Antitrust”. Si tratta di un’istituzione indipendente che può attivarsi sia d’ufficio sia su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse. Per lo svolgimento dei propri compiti è dotata di poteri investigativi e può avvalersi dell’apporto della Guardia di Finanza.
L’Autorità può sospendere, in via cautelare, le pratiche commerciali che appaiono scorrette e, una volta terminati gli accertamenti, ne sancisce il divieto. È inoltre dotata di un importante potere sanzionatorio sia per i casi di accertata pratica commerciale scorretta sia per i casi di inottemperanza ai suoi provvedimenti d'urgenza e ispettivi.

L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro.

Come denunciare una pratica commerciale scorretta.

Chi si imbatte in una pratica commerciale scorretta, lo può segnalare senza particolari formalità all’Autorità, secondo una delle seguenti modalità:
  • chiamando gratuitamente il numero verde 800 166661 (dal lunedì al venerdì 10:00-14:00);
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
  • tramite il numero di fax dell’Ufficio Protocollo 06-85821256;
  • compilando e inviando on line il modulo messo a disposizione sul sito dell’Autorità (www.agcm.it).

La “vittima” di una pratica commerciale scorretta ha diritto ad un risarcimento?

Di per sé, il fatto che una prassi commerciale sia dichiarata scorretta non comporta un automatico diritto al risarcimento in capo ai consumatori interessati.
Perché questo diritto sussista bisogna che vi siano i presupposti previsti dal diritto civile ordinario e cioè
  • un effettivo danno che sia la conseguenza immediata e diretta della pratica commerciale scorretta (nesso di causalità);
  • che tale danno sia “ingiusto” e sia stato arrecato con colpa (illiceità della pratica commerciale).
Naturalmente per quanto riguarda il requisito dell’illiceità l’avvenuta pronuncia dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato potrà essere fatta valere anche in sede civile, così che al consumatore basterà di fatto dimostrare l’esistenza del danno e del nesso di causalità.
Inoltre, quando una pratica scorretta abbia danneggiato una moltitudine di consumatori, questi potranno scegliere di associarsi ed intraprendere la strada dell’azione collettiva risarcitoria (c.d. “class action”), disciplinata dall’art. 140 bis del Codice del Consumo.
Senza contare che, anche in sede stragiudiziale, se si fa valere una pronuncia dell’Autorità è più facile trovare un’azienda disposta a venire a miti consigli!

Consigli ed assistenza

Comunque è sempre utile anche consultare un’associazione di consumatori (l’elenco delle associazioni è pubblicato online su www.tuttoconsumatori.org).