Danni da incendio e furto


È importante fare una denuncia alle Autorità competenti, con precisa indicazione dell'oggetto rubato, danneggiato o distrutto e del relativo valore. Si deve consegnare alla propria agenzia assicurativa una copia della denuncia.

L'onere di provare che i danni sono coperti dalla polizza assicurativa e quale valore gli oggetti abbiano (preferibilmente tramite fatture, foto, cataloghi) grava sull'assicurato. Inoltre, l'assicurato non può mutare nulla sul luogo dell'incidente; tutti i pezzi, anche quelli danneggiati, devono essere conservati. È assolutamente necessario scattare fotografie.

Un perito dell'assicurazione rileva e valuta i danni.

Come si indennizza il danno?


  • degli edifici: si indennizzano i costi della rinnovazione o della ricostruzione, indipendentemente dal valore di mercato (collocazione dell'edificio, ecc.). Fate attenzione alla clausola di proporzionalità, cioè il vostro edificio non deve essere assicurato per un valore inferiore!

  • degli arredamenti: di regola l'indennizzo corrisponde al valore che gli oggetti danneggiati avevano al momento dell'incendio o del furto, a meno che il contratto sia stipulato per il valore che l'oggetto ha in quanto nuovo. In questo caso l'indennizzo consiste nella riparazione oppure, se questa non è possibile, nella sostituzione con un nuovo oggetto della stessa qualità. Se si assicura l'oggetto per il suo intero valore, si applica la clausola di proporzionalità; essa è invece esclusa nel caso in cui si assicuri l'oggetto per la prima volta, quindi non si considera l'intero valore dell'oggetto.

Prescrizione:


2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 c.c.)


Bolzano, 11/2007