Detrazione e deducibilitá fiscale dei premi delle polizze di assicurazione1) Detrazione fiscale delle polizze di assicurazione 
I sotto elencati tipi di polizze sono detraibili fino ad un importo complessivo annuo di € 630,00 * anche se stipulate a favore di familiari fiscalmente a carico 
| Tipo di polizza | 
polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 | 
polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000 | 
 
| polizze vita caso morte | 
detraibili | 
detraibili | 
 
polizze caso vita, 
miste, rivalutabili, 
capitalizzazioni,  
index e unit  
linked | 
detraibili solo con durata non inferiore a 
5 anni e senza possibilità di ottenere 
prestiti | 
detraibili solo per la parte di  
premio relativa alla  
copertura del rischio morte 
e invalidità permanente 
qualificata (superiore al 5%) | 
 
polizze  
infortuni **  | 
detraibili | 
detraibili solo per la parte di 
premio relativa ai casi di 
morte e invalidità 
permanente qualificata  
(superiore al 5%) | 
 
| polizze malattia | 
non detraibili | 
detraibili solo per la parte di  
premio relativa al caso di  
invalidità permanente 
qualificata  
(superiore al 5%) | 
 
polizze che coprono il  
rischio della non  
autosufficienza  
(LONG TERM CARE) | 
non detraibili | 
detraibili solo con garanzia  
della copertura per l´intera 
vita dell´assicurato senza 
possibilità di recesso da 
parte dell' impresa  | 
  *      aliquota fissa da applicare: 19 % 
** anche con garanzie limitate alla guida di veicoli a motore per la parte di premio relativa ai casi  di morte e invalidità permanente qualificata (superiore al 5%) 
 
 
 2) Deducibilità fiscale delle polizze di assicurazione 
| Tipo di polizza | 
polizze stipulate o rinnovate fino al 31.12.2000 | 
polizze stipulate o rinnovate dopo il 31.12.2000 | 
 
polizze di assicurazione  
sulla vita con finalitá 
pensionistiche 
(PIP o FIP) | 
non deducibili | 
sono deducibili fino a un importo massimo di € 5.164,57* | 
 
| polizze R.c.auto  | 
deducibile la quota versata al S.S.N. (10,50%), che deve essere superiore a 40 euro; | 
deducibile la quota versata al S.S.N. (10,50%), che deve essere superiore a 40 euro; | 
  * L'importo massimo di € 5.164,57 rappresenta il tetto di deducibilità anche cumulando importi destinati a forme pensionistiche complementare istituite su base contrattuale collettiva e a fondi pensione aperti con adesione individuale.  
 
N.B.: bisogna tenere presente che al momento della riscossione del capitale e/o nella fase di erogazione della rendita gli importi sono sottoposti a tassazione. 
 
Situazione al: 05/2014 
 
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