Danni nell'assicurazione infortuni:


L'assicurato deve dare comunicazione alla propria compagnia di assicurazione entro 3 giorni con raccomandata con ricevuta di ritorno (è importante per interrompere il termine prescrizionale)!

Invalidità permanente:


L'invalidità permanente è da accertare di regola non prima di 6 mesi dopo l'incidente. Sarà un medico dell'assicurazione a valutarne la presenza e ad accertare il grado d'invalidità. Se non siete d'accordo con la percentuale d'invalidità accertata dal medico dell'assicurazione, fatevi sottoporre ad una perizia medica privata da un consulente tecnico d'ufficio.

Una lista dei consulenti tecnici d'ufficio la potete trovare presso ciascun Tribunale competente; per l'Alto Adige la potete trovare qui.

Qualora questi dovesse rilevare una percentuale d'invalidità maggiore, potrete ritrattare nuovamente la percentuale d'invalidità con il liquidatore della vostra assicurazione. Se non si dovesse pervenire ad un accordo, molto spesso il contratto prevede il ricorso ad un arbitrato. In questo caso il grado d'invalidità viene accertato da un collegio medico, composto da un medico nominato dall'assicurato, un altro dall'assicurazione e il terzo indipendente. La clausola cd. compromissoria è, come già detto, vessatoria e quindi l'assicurato può adire direttamente gli organi giurisdizionali!

Procedimento di calcolo:


Somma liquidata dall'assicurazione x (grado d'invalidità - la franchigia eventualmente prevista dal contratto).

Incapacità temporanea al lavoro:


In caso di incapacità temporanea al lavoro viene pagata la quota giornaliera prevista in contratto, per tutto il periodo in cui l'assicurato viene dichiarato "ammalato" dal medico. Se l'incapacità al lavoro si protrae per un periodo di tempo più lungo è importante che i certificati medici continuino ad attestare lo stato di malattia dell'assicurato, altrimenti i periodi successivi non vengono rimborsati. Alla scadenza, quindi, ci deve essere un nuovo certificato medico che attesti il protrarsi dello stato di incapacità.

Procedimento di calcolo:

  • incapacità totale: quota giornaliera pattuita x (n° giorni in cui si è dichiarati malati - franchigia)
  • incapacità parziale (p. es. 50 %): 50 % della quota giornaliera x n° giorni in cui si è dichiarati malati

Decesso dell'assicurato:


Se l'assicurato si è assicurato per l'evento morte, allora il beneficiario, nominato dall'assicurato quando questi era ancora in vita, deve denunciare l'incidente alla compagnia di assicurazione. Inoltre deve consegnare i seguenti documenti: certificato di morte, anamnesi medica che descriva la causa della morte, documento di identità del beneficiario. Quindi viene pagata la somma che era prevista nella polizza assicurativa.

Prescrizione:

2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 c.c.)


Bolzano, 11/2007