Comportamento da tenere in caso d'incidente con la macchina:

  • Non firmare nessun formulario (cosiddetto "modulo di constatazione amichevole" o "modulo blu"), se non siete d'accardo con il contenuto dello stesso e/o siete sotto shock e confusi. Siate molto precisi nel descrivere l'accaduto sul formulario; successivamente risulta spesso che la descrizione sia stata troppo imprecisa e per questo la responsabilità del danno viene divisa fra le parti.
  • Negli incidenti con feriti o con gravi danni alle cose l'automobile non dovrebbe essere spostata in nessun caso (attenzione a mettere in sicurezza il luogo dell'incidente!).
    Chiamate la polizia e insistete che sia redatto un verbale sull'accaduto (non solo riguardante la rilevazione delle generalità delle persone coinvolte!), soprattutto quando la controparte non dichiara le sue generalità, se la controparte non ha la cittadinanza dell'UE o quando non ci sono testimoni.
    Per piccoli tamponamenti (p. es.: paraurti ammaccato, specchio danneggiato...) su strade di grande scorrimento e traffico l'automobile deve essere subito spostata per non creare l'ostacolo al traffico. La sanzione amministrativa prevista in caso di ostacolo al traffico ammonta ad un importo compreso tra euro 38,00 ed euro 155,00;
  • Provvedete ad annotare gli indirizzi di eventuali testimoni. Le loro dichiarazioni, in particolare nei procedimenti giurisdizionali, sono decisive.
  • Denunciate il danno alla Vostra compagnia d'assicurazione entro 3 giorni con una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure fatevi rilasciare una ricevuta.

L'indennizzo è possibile in 2 modi:

la procedura del risaricmento diretto:

L'assicurato/a che non ha provocato l'incidente o vi ha contribuito solo in parte riceve il risarcimento direttamente dalla propria compagnia di assicurazione.
Questa procedura viene applicata in caso di collisione che ha coinvolto soltanto due veicoli identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (autovetture, autocarri, motocicli ecc.). Per quanto riguarda i ciclomotori la nuova procedura opera per quelli sottoposti al regime di targatura in vigore dal 14 luglio 2006.
Non esistono limitazioni per i danni ai veicoli ed alle cose trasportate mentre in caso di danni fisici ai conducenti deve trattarsi di lesioni personali con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura si applica anche se le persone trasportate hanno subito lesioni gravi per le quali hanno diritto ad essere risarcite dalla Compagnia di assicurazione del veicolo sul quale stavano viaggiando a prescindere dalle responsabilità del sinistro (art. 141 del Codice della Assicurazioni in vigore dall’1 gennaio 2006).

Consegnate (facendoVi rilasciare una conferma scritta di ricevimento) o spedite mediante raccomandata A.R., fax (o posta elettronica se previsto in polizza) alla Vostra assicurazione, il più presto possibile, il modulo di constatazione amichevole.
Precisate all’assicurazione dove si trova il veicolo per l’accertamento dei danni.

La Vostra assicurazione (Agenzia) è tenuta a fornire tutta l’assistenza necessaria per il corretto risarcimento del sinistro e la mancata osservanza di tali norme può generare una responsabilità contrattuale in caso di mancato, scorretto o ritardato risarcimento del danno.

La Vostra assicurazione deve farVi un'offerta di risarcimento:
  • entro 30 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
  • entro 60 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti;
  • entro 90 giorni per i danni alle persone.

Se accettate la somma offerta, l’assicuratore è tenuto a pagare entro 15 giorni.

Se non siete soddisfatti dell’offerta o dei motivi che impediscono di formulare la stessa, potrete fare reclamo, mediante raccomandata A.R., alla vostra assicurazione:
  • a) personalmente
  • b) o tramite un’ associazione di consumatori (p. es. il Centro Tutela Consumatori Utenti).
Trascorsi rispettivamente (a) 30 o (b) 15 giorni senza ottenere risposta potrete chiedere la conciliazione come previsto dall’intesa ANIA / associazioni dei consumatori. Nel caso in cui la conciliazione non dia esito positivo potrete adire le vie legali. Importante in questo caso mai firmare nessuna quietanza.

Lettera tipo

b) la richiesta di risarcimento danni alla compagnia di controparte:

Nei casi in cui le modalità del sinistro non rientrano in quelli della procedura del "risarcimento diretto" il danneggiato si deve rivolgere alla compagnia d'assicurazione di colui che ha provocato il danno.

  • Inviate la richiesta di risarcimento danni all'assicurazione della controparte attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.
  • Spesso la vostra compagnia di assicurazione fornisce l'assistenza di un avvocato, con la precisazione che il suo onorario verrà pagato dall'assicurazione della controparte. Fate attenzione: se avete ragione, l'assicurazione della controparte deve pagare, oltre al danno, anche l'onorario del vostro avvocato e le altre spese legali (esse consistono circa nel 10% della somma liquidata); ma se non avete ragione, dovrete pagare di tasca vostra l'intervento del legale!
    Importante: l'assicurazione della controparte paga il 10% delle spese legali in aggiunta al risarcimento a vostro favore; controllate che l'avvocato non incassi il 10% due volte: una volta dall'assicurazione della controparte e un'altra volta da voi!
  • Di regola l'assicurazione della controparte affida ad un perito l'incarico di ispezionare l'automobile. Il danneggiato deve mettere a disposizione l'automobile per almeno 8 giorni (indicarne il luogo nella lettera di denuncia del sinistro o in una lettera autonoma o per fax). Se il perito non ispeziona l'automobile, essa può essere riparata, ma il meccanico deve in ogni caso fare foto di buona qualità, deve conservare i pezzi sostituiti e compilare una lista dei danni, affinché il perito possa successivamente effettuare una perizia postuma.
  • La fattura o il preventivo di spesa devono essere consegnati all'assicurazione.
  • Per i danni personali: Nel caso di incidenti che comportano danni personali occorre consegnare alla compagnia d'assicurazione un certificato medico, da cui risultano il numero dei giorni di malattia ed eventualmente l'invalidità. Se l'inidoneità a lavoro dovesse protrarsi per un periodo più lungo i certificati medici emessi devono essere consecutivi.
    Qualora il perito dell'assicurazione dovesse rilevare una percentuale di invalidità più bassa di quella da voi indicata, l'unica soluzione è quella di far effettuare una perizia privata da un consulente tecnico d'ufficio, consegnarne quindi copia di questa all'assicurazione e trovare un accordo.
  • Qualora la somma offerta non sia invece di vostra soddisfazione, non firmare nessuna quietanza e non rimane altro che la via della contestazione giudiziale.
Lettera tipo

Quantificazione del

danno materiale

danno alla persona


Prescrizione

Incidente stradale: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2947 c.c.).


Bolzano, 08/2010