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Ora la bolletta dell'energia va conservata per 10 anni!
Il CTCU fornisce consigli sui tempi di conservazione dei documenti
Attenzione! Con il pagamento della bolletta elettrica dello scorso luglio (o agosto), si è raddoppiato il periodo “consigliato” di conservazione delle bollette elettriche. Ciò in quanto con il pagamento nella stessa anche del canone TV (novità di quest'anno), il tempo di conservazione ordinario della documentazione relativa ad imposte e tributi è di 10 anni.
Dichiarazioni dei redditi, contratti, bollette e fatture, ricevute di pagamento, estratti conto: quali i tempi della loro conservazione e che significato ha la parola “prescrizione”. Sono queste le domande tipiche che si pongono i consumatori quando la montagna di carte nel proprio studio di casa lievita come il pane. Il problema assume una sua rilevanza, quando, ad esempio, senza originali non si è in grado di provare l'avvenuto pagamento di una somma in occasione del ricevimento di un sollecito o di una richiesta da parte di qualche ente o società. Perciò, di regola, è molto importante conservare in un luogo sicuro la versione cartacea (questa è sempre da preferire) oppure una digitale della documentazione che si deve conservare. I termini di prescrizione – e quindi di conservazione minima – variano da caso a caso, mentre il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni. Prescrizione significa in poche parole che è scaduto il termine per far valere un proprio diritto.
In caso di acquisto di prodotti nuovi, come mobili, scarpe, vestiti, oggetti elettronici per casa o per lo svago (prodotti di consumo in genere) il termine per far valere la garanzia legale è di 2 anni dall'acquisto / consegna. Nel caso si dovessero manifestare dei difetti occulti (di conformità) entro tale termine, per poter fare un reclamo fondato bisognerà disporre di una prova certa di “quando” e “dove” é stata acquistata la merce, in genere basta anche lo scontrino. In tali casi le pezze d'appoggio (scontrino, fattura, ricevuta) sono da conservare pertanto almeno 2 anni dall'acquisto.
Spesso le ricevute di acquisto vengono stampate su carta termica, che scolora in breve tempo: “Meglio dunque procurarsi una copia della ricevuta che si mantenga nel tempo” consiglia Walther Andreaus, direttore del CTCU. Anche nel caso di acquisti via internet è utile archiviare (digitalmente) molto bene le fatture ricevute e i pagamenti effettuati oppure provvedere a stamparle e tenerle da parte in forma cartacea.
Anche per le fatture di artigiani vale il termine di prescrizione decennale; esse sono quindi da conservare per almeno 10 anni. Polizze assicurative ancora in corso sono senz'altro da conservare. La conferma dei pagamenti pregressi non va conservata. Importante è conservare le condizioni di polizza ed eventuali comunicazioni successivamente ricevute dalla compagnia come le ultime conferme di pagamento effettuate.
Di seguito un elenco dei termini di prescrizione riferiti alla documentazione di casa più importante:
Abbonamento TV (bollette dell'energia elettrica) (relative ricevute di pagamento) |
10 anni |
Affitto (relative ricevute di pagamento) |
5 anni |
Assicurazioni (ricevute pagamento premi) |
per 1 anno dalla scadenza, nel caso in cui le quietanze (es. polizze vita) siano state utilizzate a fini fiscali, si devono conservare per 5 anni |
Atti di compravendita casa, atti di proprietà della casa... |
per sempre |
Atti di matrimonio, separazione... |
per sempre |
Atti giudiziari |
per sempre |
Atti notarili in genere |
per sempre |
Bollette e fatture energia elettrica, gas, rifiuti |
5 anni è la prescrizione prevista per legge, consigliamo però di conservarle per almeno 10 anni, da luglio 2016 con l'addebito del canone Rai per 10 anni |
Bollette telefono fisso e mobile |
5 anni è la prescrizione prevista per legge, consigliamo però di conservarle per almeno 10 anni |
Bollettini e ricevute pagamento IMU (ICI) |
5 anni dall'anno successivo a quello di pagamento |
Bollo auto (relative ricevute di pagamento) |
3 anni oltre l'anno cui si riferisce il pagamento, consigliamo però di conservare le ricevute per almeno 5 anni |
Cedolini paga |
per sempre |
Contributi previdenziali (INPS, buste paga...) |
per sempre |
Contratti di affitto |
per sempre |
Denuncie di smarrimento |
per sempre |
Documentazione relativa a dichiarazioni dei redditi |
fino alla scadenza del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per coloro che hanno usufruito di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, di risparmio energetico e bonus mobili, tutta la documentazione relativa a detti costi va conservata fino a 15 anni, dato che la detrazione d'imposta va ripartita in 10 anni in parti uguali. |
Estratti conto bancari |
10 anni |
Fatture di alberghi e ristoranti |
6 mesi |
Fatture di artigiani |
consigliamo la conservazione per almeno 10 anni |
Licenze edili |
per sempre |
Multe stradali |
5 anni |
Mutui (ricevute di pagamento delle rate) |
per sempre (ai fini fiscali il termine è fino alla fine del quinto anno successivo a quello dell'ultima detrazione) |
Pagamenti rateali |
5 anni |
Pagelle scolastiche |
per sempre |
Parcelle e fatture di liberi professionisti (avvocati, notai...) |
3 anni dalla conclusione della prestazione |
Rette scolastiche ed abbonamenti a palestre |
1 anno, si consigliano 5 anni |
Referti medici (ricoveri, analisi, lastre...) |
per sempre |
Scontrini di acquisto merce |
per 26 mesi (sia ai fini della prova di acquisto, sia per esercitare i diritti di garanzia, attenzione a quelli in carta termica |
Spese condominiali |
per 5 anni |
In ogni caso si consiglia di trattenere copia delle ricevute per almeno altri 2-3 anni oltre le scadenze indicate; questo in quanto rispetto a certi termini di prescrizione possono esserci ancora incertezze interpretative.
Nel caso in cui i pagamenti vengano eseguiti tramite banca, è consigliabile conservare anche gli estratti conto in cui si attesti l'avvenuto pagamento. Da non dimenticare che in caso di solleciti notificati regolarmente, il termine di prescrizione ricominicia a decorrere dal momento del sollecito.
NB: le informazioni contenute in questo documento sono aggiornate alla data di pubblicazione dello stesso.
Comunicato stampa
Bolzano, 27/09/2016
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