Rimborso IVA sulla TIA e sulla TARES
Il CTCU e il CRTCU promuovono la prima azione di classe locale nei confronti di Trenta S.p.a.


La normativa nazionale, locale e la giurisprudenza, impediscono l'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto alla "Tariffa", sia essa intesa come TIA1, TIA2 o Tares.

La giurisprudenza, di merito, legittimità ed anche costituzionale, si è pronunciata ormai molteplici volte sul punto arrivando in modo costante e consolidato alla conclusione che le tariffe relative alla gestione dei rifiuti non sono imponibili ai fini IVA.

In generale, le ragioni per cui l'IVA può non essere "applicabile" (perchè non imponibile o esclusa o esente) ad una somma possono essere: i) l'espressa previsione di legge o ii) la natura tributaria dell'importo richiesto (in fattura o in qualsiasi altro idoneo documento) che, a norma degli artt. 1 e 3 del DPR 633/72, esclude l'imponibilità di un'imposta.

Nel nostro caso si ritiene, soccorrano entrambi i presupposti, sia quello dell'espressa previsione di legge che quello della natura tributaria dell'operazione.

Sono 75.000 circa gli utenti di Trenta Spa che usufruiscono del servizio di raccolta rifiuti nei Comuni di Trento e Rovereto che hanno negli anni, indebitamente pagato l'IVA del 10% sulla TIA o sulla TARES per un ammontare medio di circa 60,00 € pro capite.

Il CTCU e il CRTCU hanno provveduto nei giorni scorsi a notificare l'atto di citazione per incardinare l'azione collettiva a favore di tutti gli utenti clienti di Trenta Spa presso il Tribunale di Venezia, chiedendo al Collegio di condannare la convenuta alla restituzione in favore di tutti i consumatori, proponenti o aderenti alla presente azione, delle somme riscosse a titolo di IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale e sulla TARES.


Comunicato stampa
Bolzano, 10/02/2014