Assicurazione malattia - Come si calcola il risarcimento del danno


Invalidità permanente


Di regola si accerta l'invalidità permanente 6 mesi dopo la cura; l'invalidità deve essere confermata da un certificato medico. Il medico dell'assicurazione visita l'assicurato e accerta il grado d'invalidità.

Se non siete d'accordo con la percentuale d'invalidità accertata dal medico dell'assicurazione, fatevi sottoporre ad una perizia medica privata da un consulente tecnico d'ufficio.

Una lista dei consulenti tecnici d'ufficio la potete trovare presso ciascun Tribunale competente; per l'Alto Adige la potete trovare qui.

La perizia privata è a spese vostre, informatevi prima sui costi.

Qualora il consulente tecnico dovesse riscontrare una percentuale d'invalidità maggiore, potrete ritrattare nuovamente la percentuale d'invalidità con il liquidatore della vostra assicurazione. Se non si dovesse pervenire ad un accordo, molto spesso il contratto prevede il ricorso ad un arbitrato, cioè il grado d'invalidità viene accertato da un collegio medico, composto da un medico nominato dall'assicurato, un altro dall'assicurazione e il terzo indipendente. La clausola cd. compromissoria è, come già detto, vessatoria e quindi l'assicurato può adire direttamente gli organi giurisdizionali!

Procedimento di calcolo:


Somma liquidata dall'assicurazione x (grado d'invalidità - la franchigia eventualmente prevista dal contratto).

Rimborso delle spese e della retta ospedaliera:


L'assicurato deve presentare un certificato medico relativo alla (presunta) malattia e alla necessità del ricovero ospedaliero; inoltre deve consegnare una copia dell'anamnesi medica e della ricevuta delle spese sostenute. Si rimborsa solo ciò che viene provato attraverso documenti. Per il rimborso di medicinali sono sempre necessari la prescrizione medica e lo scontrino fiscale della farmacia.

Generalmente si rimborsano soltanto quelle spese che non sono pagate direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale, salvo che non ci si accordi per una copertura totale, indipendente dal pagamento da parte del SSN.

Di regola la retta ospedaliera viene rimborsata fin dal primo giorno. Spesso il primo e l'ultimo giorno vengono calcolati come un giorno soltanto.

Morte dell'assicurato


Se l'assicurato muore, gli eredi ottengono:

  • la somma prevista nella polizza assicurativa. Il beneficiario deve denunciare la morte e presentare all'assicurazione i seguenti documenti: certificato di morte, anamnesi medica che descriva la causa della morte, documento di identità del beneficiario.
  • se la polizza prevede la garanzia per il rimborso spese e un familiare riesce a dimostrare che egli ha dovuto far fronte a determinate spese a favore dell'assicurato, queste gli vengono rimborsate.

Prescrizione:


2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto (art. 2952 c.c.)


Bolzano, 11/2007