Assicurazione della responsabilità civile nella vita privata
Richiesta di risarcimento danni del danneggiato all'assicurato


  • Il danneggiato o il suo rappresentante legale (se è in possesso di un'assicurazione di tutela giudiziaria) deve notificare a colui che ha provocato il danno la richiesta di risarcimento danni attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno (importante fra l'altro anche perché interrompe il termine prescrizionale!)

  • Il danneggiante deve informare dell'accaduto la sua assicurazione entro tre giorni e deve comunicare al danneggiato i dati della sua compagnia di assicurazione, affinché entrambe possano mettersi in contatto fra loro. L'art. 1917 c.c. prevede infatti che "l'assicurazione è obbligata a pagare il risarcimento dovuto direttamente al terzo danneggiato se l'assicurato lo richiede". In linea di principio l'assicurato potrebbe anche pagare l'indennizzo direttamente al terzo e poi pretendere il rimborso dall'assicurazione.

  • Se non si è in possesso di un'assicurazione sulla responsabilità civile della vita privata, occorre pagare l'inero danno di tasca propria!

Come quantifico il mio danno?


a) Danni materiali


Tutti i danni riguardanti gli oggetti coinvolti nel sinistro possono essere pretesi nei confronti di colui che ha causato il danno o dalla sua assicurazione. Ciò che viene risarcito è solo il valore attuale dell'oggetto al momento dell'incidente. Per individuare il valore dell'oggetto si fa riferimento al prezzo d'acquisto (documentato dagli scontrini di cassa o dalle fatture, ecc.) detratti l'età dell'oggetto e il suo uso.

b) Danni personali


Azione contro l'assicurato


Qualora il danneggiato non sia soddisfatto della somma offerta dall'assicurazione, allora deve sempre citare in giudizio il danneggiante e non la compagnia di assicurazione. Questi può poi chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni; l'azione prosegue nei confronti dell'assicurazione e questa si assume anche le spese processuali.

Termine prescrizionale


In caso di richiesta di risarcimento del danno prodotto ad un terzo: 5 anni dal giorno in cui è stato compiuto l'atto illecito (art. 2947 c.c.).

  • In caso di diritti che derivano dal contratto
: 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (art. 2952 c.c.); nell'assicurazione per la responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato (art. 2952 c.c.).


Bolzano, 11/2007