La mediazione civile obbligatoria

Economico il procedimento, ma l'avvocato è sempre da pagare!


Con il "decreto del fare" (Decreto legge n. 69 del 2013 Capo VIII, art. 84) ritorna in vigore per 4 anni (cioè fino al 2017) la mediazione obbligatoria, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Tale obbligo sussiste solo per alcune materie stabilite dalla legge ossia: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

La mediazione è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

L'istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Il procedimento di mediazione ha una durata massima di 3 mesi, trascorsi i quali il processo puó iniziare o proseguire.

Non è più possibile prendere parte alla procedura di mediazione senza l'assistenza di un legale. Questa novità risulta essere assai penalizzante per chi partecipa alla mediazione in quanto si deve accollare gli onere del proprio legale che, come ben si sa, sono sempre di una certa rilevanza. La mediazione è stata pensata quale strumento alternativo al processo civile, con lo scopo di risolvere le controversie in modo veloce ed economico. Con l'introduzione obbligatoria dell'ausilio di un legale e il pagamento dei relativi costi il significato della mediazione è stato subito distorto!

Perché non si è mantenuto il principio secondo il quale la parte poteva difendersi e stare da sola davanti al mediatore? Come mai, ancora una volta, sono stati agevolati i più forti a discapito dei più deboli?
La normativa ha riconosciuto agli avvocati un altro privilegio, consistente nel fatto che questi professionisti, solo per il fatto di essere avvocati sono anche mediatori.

La legge prevede l'obbligatorietà di un primo incontro informativo da parte del mediatore, il quale chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Se nel corso del procedimento si raggiunge un accordo amichevole di definizione della controversia (conciliazione), il mediatore redige il verbale che verrà sottoscritto dalla parti e dal mediatore stesso e al quale sarà allegato il testo dell'accordo.

Quando l'accordo è sottoscritto sia dalle parti che dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso, ad esclusione delle spese di avvio e notifica, è dovuto per l'organismo di mediazione. Va da sé che le spese legali per l'assistenza prestata dall'avvocato sono invece da pagare!
Per chi va oltre al primo incontro il costi restano quelli previsti nella normativa precedente. Per esempio: 130 euro per parte, per una lite di valore fino a 5000 euro; 1.000 euro a testa , per liti di valore tra 50.000 e 250.000 euro.

Sono previste anche delle agevolazioni fiscali, nel senso che tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo é esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro. In caso di successo della mediazione le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino ad un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso di in successo della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti) .

Altra novità introdotto dal disposto normativo è costituita dalla sanzione automatica per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione da erogarsi dal giudice alla parte nel caso in cui quest'ultima, senza giustificato motivo, nelle materie stabilite dalla legge, non abbia preso parte al procedimento di mediazione. La sanzione è pari a una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Cresce anche il potere del giudice nella nuova mediazione: se prima poteva solo invitare le parti alla mediazione, ora può persino ordinarla. E se le parti in causa non si attivano, il processo si arresta. Tale ordine, di tentare la mediazione, non ovviamente di trovare un accordo, riguarda tutte la cause pendenti, anche in appello.

Per ciò che concerne le spese processuali bisogna fare una distinzione:
  • All'esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, al versamento, quale sanzione, all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari al contributo unificato dovuto e al pagamento dell'indennità spettante al mediatore (e all'esperto, se nominato).
  • Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.

Spese legali

Purtroppo non è possibile quantificare nello specifico quando andrebbe a spendere colui che partecipa alla mediazione a titolo di spese legali dovute al proprio avvocato per la sua attività. Infatti con la riforma dei compensi degli avvocati non sono stati previsti dei parametri di spesa per ciò che concerne l'attività stragiudiziale.

Un nostro valido consiglio per tutelarsi da spiacevoli sorprese circa le note spese degli avvocati, è chiedere sempre al proprio legale, prima di iniziare il procedimento di mediazione un preventivo scritto. Così facendo si sa giá a priori a quanto ammonteranno le spese del proprio legale.

Spese

Spese fisse dovuto all'organo di mediazione per iniziare il procedimento di mediazione: € 40,00 + IVA

Spese di mediazione dovute da ciascuna parte in relazione al valore della lite:
fino a € 1.000,00: € 65,00
Da 1.000,01 fino a € 5.000,00: € 130,00
Da 5.000,01 fino a € 10.000,00: € 240,00
Da 10.000,01 fino a € 25.000,00: € 360,00
Da 25.000,01 fino a € 50.000,00: € 600,00
Da 50.000,01 fino a € 250.000,00: € 1.000,00
Da 250.000,01 fino a € 500.000,00: € 2.000,00
Da 500.000,01 fino a € 2.500.000,00: € 3.800,00
Da 2.500.000,01 fino a € 500.000,00: € 5.200,00
Oltre 5.000.000,01: € 9.200,00

Valore indeterminato e/o indeterminabile: decide l'Organismo sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti.


Foglio informativo KC72
Situazione al: 12/2013