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Polizze assicurative "dormienti": riaperti i termini del rimborso
CTCU: i clienti interessati verranno informati dalle compagnie, ma è meglio verificare anche da sé…
Il 14 giugno scorso l’IVASS (già ISVAP) ha pubblicato sul proprio sito una lettera, rivolta alle imprese di assicurazione sulla vita con sede legale in Italia, in cui impartisce precise direttive circa l’obbligo delle stesse di informare i propri clienti interessati della riapertura dei termini per il rimborso delle cd. “polizze dormienti”.
Già in data 18/02/2013 il Centro Tutela Consumatori Utenti aveva dato notizia della possibilità di richiedere il rimborso di polizze, per le quali il diritto alla riscossione si era prescritto prima del 29/10/2008 (vedi comunicato stampa….). In quell’occasione era stato dato tempo fino al 15 aprile ultimo scorso per presentare alla Consap (ww.consap.it) la relativa domanda di rimborso.
Ora, il Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Consap e grazie anche alle sollecitazioni prevenute dalle Associazioni di Consumatori negli ultimi mesi, ha riaperto i termini per le richieste di rimborso, estendendo la possibilità del rimborso per le polizze per le quali l’evento che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato (morte dell’assicurato o scadenza della polizza) è intervenuto nel periodo dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007.
In particolare è stato previsto che possano essere inviate dai consumatori alla Consap, nel periodo dal 13 giugno 2013 al 13 settembre 2013 (tre mesi di tempo quindi) le domande di rimborso per le polizze vita prescritte che soddisfino le seguenti condizioni: - 1. evento (morte dell’assicurato o scadenza della polizza) che determina il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1 gennaio 2006;
- 2. prescrizione del diritto intervenuta anteriormente al 31 dicembre 2009;
- 3. rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’impresa di assicurazione, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo "Rapporto dormienti".
Al fine di consentire la più ampia conoscenza delle nuove possibilità di rimborso, le imprese di assicurazioni dovranno trasmettere tempestivamente e comunque entro il 30 giugno ai soggetti interessati (titolari/beneficiari delle polizze dormienti), cui sia già stato rifiutata la liquidazione delle prestazioni (in quanto appunto devolute al Fondo “Rapporti dormienti”) una comunicazione (raccomandata a.r.) per informali che sono riaperti i termini per ottenere il rimborso delle somme delle polizze.
Attenzione: in dette comunicazioni sono chiaramente riportate le istruzioni per procedere alla richiesta di rimborso, allegando anche il modulo della domanda da utilizzare e dando particolare evidenza circa la necessità da parte del diretto interessato di richiedere per iscritto all’impresa l’ Attestazione di devoluzione somme al Fondo. Le imprese dovranno rilasciare in tempi rapidi tale "Attestazione".
Le imprese dovranno inoltre informare i consumatori con un Avviso da affiggersi presso le proprie reti di vendita, ivi compresi gli uffici postali e gli sportelli bancari, e da pubblicare sui propri siti aziendali.
“Gli interessati dovranno affrettarsi a richiedere in primis l’Attestazione di devoluzione somme al Fondo alla propria compagnia e quindi presentare la richiesta di rimborso come da istruzioni del Ministero e della Consap – afferma Walther Andreaus, direttore del CTCU – Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo, anche se i termini per la domanda potevano essere un po’ più lunghi”.
Comunicato stampa
Bolzano, 09.07.2013
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