GUIDA PRATICA IN TEMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI SULLA CASA - 2A PARTE


(vai alla 1a parte)


2. BONUS MOBILI 50%
L'articolo 16, comma 2, del DL 63/2013 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% per le ristrutturazioni delle abitazioni, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate, fino a un limite massimo di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni. Non sono ammessi articoli usati. Nell'importo delle spese sostenute sono ammesse anche le spese di trasporto e di montaggio. L'agevolazione spetta in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 abbiano eseguito o abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali sia stata richiesta la detrazione del 50% (vedi Circolare n.29/E del 18 settembre 2013) e che dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 sostengano spese per l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'appartamento oggetto dell'intervento di ristrutturazione (anche se destinati a stanze diverse di quelle oggetto di ristrutturazione).
Sono ammessi anche mobili artigianali e l'aliquota IVA da applicare è comunque sempre quella ordinaria (attualmente 22%). La detrazione massima consentita ammonta a 5.000 euro da ripartire in dieci quote annuali costanti (quindi 500 euro/anno). Il pagamento delle relative fatture deve essere eseguito con bonifico bancario o postale "parlante" (cioè: causale bonus mobili per interventi di ristrutturazione, numero e data fattura; codice fiscale del beneficiario della detrazione che paga; numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato). Per esigenze di semplificazione, legate alle tipologie di beni acquistabili, la circolare n.29/E / 2013 ammette come forma di pagamento anche la carta di credito o debito (BANCOMAT). In questo caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta evidenziata nella ricevuta telematica. Non è consentito il pagamento con assegno bancario o contanti.



Novità legge di stabilità 2016

Nuovo Bonus Mobili per le giovani coppie coniugate o conviventi da almeno 3 anni
Alle giovani coppie che acquistano la prima casa sarà riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili per un ammontare complessivo fino a 16 mila euro. Per poter richiedere la detrazione non sarà necessario ristrutturare e almeno un componente della coppia dovrà avere meno di 35 anni. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nostra guida "Bonus mobili per giovani coppie" 4/2016.

3. AGEVOLAZIONE FISCALE PER RISPARMIO ENERGETICO 65% (ex 55%)
Le agevolazione per risparmio energetico sono studiate per conseguire un effettivo risparmio energetico ed è ovvio che non possono essere incentivati i nuovi impianti. Unica eccezione é la posa di pannelli solari.
Tutte le detrazioni fiscali del 65% si riferiscono sia ad edifici interi che a parte di edifici, cioé singole unità immobiliari.
In caso di frazionamento di unità immobiliare, con aumento quindi del numero delle stesse, il beneficio é compatibile solo con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.
Nel caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione.
Nel caso di interventi edilizi senza demolizione totale dell'esistente e con ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
L'agevolazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica globale dell'intero edificio non è ammessa in caso di ampliamento di cubatura, perché è impossibile fare il conteggio di confronto.

QUALI INTERVENTI ENERGETICI SONO AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE DEL 65%?
  • Interventi di riqualificazione energetica globale con limite massimo di 100.000 euro;
  • interventi riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre, comprensive di infissi con limite massimo di 60.000 euro;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, limite massimo 60.000 euro;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, limite massimo 30.000 euro;
  • Dal 01/01/2015 fino al 31/12/2016 è ammesso anche l'acquisto e l'installazione di schermature solari (vedi allegato M del D.lgs. 311/2006) importo massimo 60.000 euro.
  • La legge di stabilità 2015 ha ammesso anche l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, limite massimo 30.000 euro;
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, limite massimo 30.000 euro.

Non è agevolabile l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Inoltre, resta esclusa dall'agevolazione la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

Novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016:
  • la detrazione sarà estesa anche all'acquisto, installazione e messa in opera degli impianti domotici;
  • potranno usufruire della detrazione del 65% anche gli Istituti Autonomi Case Popolari che nel 2016 sosterranno spese per interventi sugli immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • per i lavori di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomini, i condomini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese che realizzano gli interventi. Le modalità operative saranno definite in dettaglio dall'Agenzia delle Entrate (vedi provvedimento n. 43434 del 22 marzo 2016 del direttore dell'Agenzia delle Entrate).

DECORRENZA DELL'ALIQUOTA 65%
Per gli interventi indicati nel paragrafo precedente l'aliquota del 65% si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. Dal 1/1/2017 l'agevolazione sarà nuovamente del 36% come per le ristrutturazioni.

A fine lavori il contribuente che usufruisce del bonus fiscale per l'energia, deve effettuare l'invio telematico all'indirizzo www.acs.enea.it dei moduli scaricabili da Internet sul sito ENEA, debitamente compilati per il tramite di un tecnico abilitato (ad eccezione di alcuni casi, dove è possibile la compilazione e l'invio direttamente dal contribuente interessato).

4. ALIQUOTA IVA DA APPLICARE NELLA FATTURAZIONE
Per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria posti in essere con contratto d'appalto si applica l'IVA ridotta del 10%. In tal caso anche le cessioni di beni forniti dall'appaltatore sono assoggettati a tale aliquota. Tuttavia, qualora l'appaltatore fornisca beni di valore significativo (vedi D.Min.Fin. 29 dicembre 1999) l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino alla concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi.
Beni acquistati direttamente dal committente sono soggetti all'aliquota ordinaria (22%).

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per interventi edilizi di ristrutturazione e risparmio energetico fiscalmente agevolati sono sempre assoggettati all'imposta sul valore con l'aliquota IVA ridotta al 10%, anche se i beni vengono acquistati direttamente dal committente.

Per l'acquisto di mobili nell'ambito del bonus mobili si applica l'aliquota ordinaria del 22%, altrettanto dicasi per tutte fatture emesse da liberi professionisti .

Per ulteriori consultazioni si rimanda al sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: NUOVE REGOLE PER MINI-CONDOMINI

(meno di 9 unità immobiliari)
(cfr. Circolare N. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate)


In caso di condomini per i quali non esiste l'obbligo di legge a nominare un amministratore (meno di 9 condomini) per beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni (Art. 16-bis DPR 917/86) bisogna obbligatoriamente richiedere preventivamente il codice fiscale per il mini-condominio presso l'Agenzia delle Entrate ed eseguire i pagamenti delle fatture, tramite bonifico bancario o postale, indicando, oltre al codice fiscale del mini-condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento, che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente di uno dei condomini a tal fine delegato o su conto corrente appositamente istituito a nome del mini-condominio.
La ripartizione delle spese dovrà avvenire in ragione die millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr.artt.1123 e segg.
Tutte le fatture e documenti giustificativi delle spese relative devono essere intestati al mini-condominio.

Riepilogo Tabellare

Agevolazione fiscale 2016 2017
tipologia intervento DETRAZIONESPESA MAX per unita immobiliare DETRAZIONESPESA MAX per unita immobiliare
recupero edilizio 50%
€96.000
36%
€ 48.000
risparmio energetico 65% 36%
€ 48.000
bonus arredi 50% max €10.000 NON AMMESSO
TIPOLOGIA INTERVENTI DETRAZIONE max. 2016 2016 SPESA MAX
riqualificazione energetica intero edif. € 100.000 € 153.846
involucro edificio esistente € 60.000 € 92.308
installazione pannelli solari € 60.000 € 92.308
sostituzione impianti di climatizzazione invernale € 30.000 € 46.154

Queste informazioni possono servire da guida per tutti gli interessati senza alcuna garanzia.

Il Centro Tutela Consumatori Utenti è disponibile per maggiori informazioni in merito.

Maggio 2016