Terreno edificabile agevolato

Il diritto a un contributo per l'acquisto di un'area edificabile è sancito dalla legge provinciale. Nelle zone di espansione, circa il 55-60 per cento della massa volumetrica da edificare deve essere riservato all'edilizia agevolata. Il Comune acquista i terreni per l'edilizia agevolata e si fa carico di assegnarli agli aventi diritto per la loro edificazione.

I/Le richiedenti devono: avere la residenza o il posto di lavoro nel Comune in cui richiedono l'assegnazione di terreno agevolato; soddisfare i requisiti generali di accesso a un contributo edilizio; denunciare un reddito depurato non superiore alla IV fascia. Inoltre non possono possedere o avere ceduto nei cinque anni antecedenti la domanda di finanziamento un'area edificabile sufficiente per la realizzazione di un alloggio di almeno 495 metri cubi.

L'assegnazione del terreno si svolge in base a un'apposita graduatoria. Il punteggio minimo necessario per accedere a un terreno edificabile agevolato è pari a 16 punti. Le domande di assegnazione del terreno vanno presentate in Comune secondo i termini prescritti. Chi riceve dal Comune un terreno agevolato, paga all'ente un importo pari alla metà del costo di espropriazione e al 40 per cento dei costi di urbanizzazione. Ove previsto dall'amministrazione comunale, le cooperative di costruzione hanno la precedenza sugli altri richiedenti.

Chi possiede i requisiti per l'assegnazione di un terreno edificabile agevolato e acquista un terreno non agevolato nel Comune di interesse, al fine di costruirvi un alloggio popolare, ha diritto a un contributo pari alla metà del costo del terreno e degli oneri di urbanizzazione e comunque non superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'abitazione. Il contributo è concesso su specifica richiesta da inoltrare all'Ufficio promozione edilizia agevolata. La domanda di contributo può essere presentata solo dopo il rilascio della concessione edilizia. Il richiedente deve dimostrare di aver versato al Comune i contributi dovuti per l'urbanizzazione. Le abitazioni per la cui costruzione sia stato concesso il contributo sono soggette a vincolo sociale ventennale, da annotare nel libro fondiario.

Chi non ha diritto a un terreno agevolato deve necessariamente rivolgersi al libero mercato immobiliare, utilizzando gli stessi canali informativi validi per la compravendita di abitazioni, ossia agenti immobiliari, annunci sui giornali ecc.



situazione: agosto 2005