Scheda Informativa per gli utenti di prestazioni erogate da medici chirurghi e odontoiatriI rapporti tra medico chirurgo, odontoiatra e clientiLe novità del Decreto Bersani sulle liberalizzazioniAnche per i medici chirurghi e gli odontoiatri, ad eccezione dei medici nell’esercizio della professione reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, come per le altre categorie di professionisti, il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto alcune importanti novità riguardo la loro attività ed il rapporto con la propria clientela. Le novità della riforma riguardano:
Prestazioni e responsabilità del medicoIl rapporto che si instaura tra il paziente e il medico è fondato su un contratto di prestazioni d’opera intellettuali ( art. 2229 e seguenti del codice civile ). Le prestazioni mediche sono obbligazioni di “mezzi” e non di “risultato”: il che significa che il professionista si impegna non a “guarire” il paziente bensì a prestare tutte le cure ritenute necessarie, secondo le migliori nozioni scientifiche, ai fini della sua guarigione. Da ciò deriva che, se il sanitario dimostra di aver eseguito l’incarico con la diligenza specifica richiesta dalla particolare natura dell’attività professionale che esercita, non sarà in linea di massima considerato responsabile dell’infelice esito del suo intervento. Tale regola non vale però per quel genere di interventi dove il professionista deve a priori garantire il risultato (es. interventi di chirurgia estetica o protesi odontoiatriche, interventi di routine ecc.). La colpa medica:In linea generale qualsiasi professionista che per imperizia, imprudenza, negligenza ovvero per inosservanza di norme nello svolgimento della professione medica cagiona ad altri lesioni, danni fisici o la morte soggiace in sede penale a sanzioni restrittive della libertà personale, in sede civile ad obblighi risarcitori e in sede deontologica a sanzioni disciplinari.È onere del danneggiato provare il danno e la sua riconducibilità all’inadempimento del professionista. Nell’ipotesi in cui la prestazione del professionista comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l’art. 2236 c.c. prevede che il sanitario risponda nei confronti del paziente solo per dolo o colpa grave, con onere della prova a carico del professionista. Negli altri casi il professionista risponderà anche per colpa lieve, secondo il combinato disposti degli articoli 1176 e 1218 c.c. Consenso InformatoIn Italia qualunque trattamento sanitario (ad eccezione di quelli di routine o che non comportino alcun rischio) necessita del preventivo consenso del paziente; il consenso informato costituisce un momento che non può venire meno nella dinamica di svolgimento dell’attività medica. In applicazione dell’art. 32 Cost. nessuno può essere obbligato ad effettuare un trattamento sanitario. Il fine della richiesta del consenso informato è dunque quello di promuovere l'autonomia dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche. L’operatore sanitario ha l’obbligo di offrire gli elementi indispensabili perché la persona che dovrà sottoporsi ad un trattamento sanitario, sia sufficientemente informata in ordine al tipo di trattamento, alle alternative terapeutiche, alle finalità, alla possibilità di successo, ai rischi e agli effetti collaterali. Preventivi e reclami contro la tariffaSpesso succede di rimanere letteralmente a bocca aperta di fronte a una parcella per es. del dentista, del dermatologo, del chirurgo estetico ecc. Per ovviare a queste sgradevoli sorprese è bene seguire i consigli qui di seguito riportati:
Solo con un preventivo chiaro è possibile contestare la fattura di un medico nel caso in cui risulti essere superiore rispetto all’importo precedentemente pattuito. Siti e riferimenti utili:Ministero dello sviluppo economico - www.sviluppoeconomico.gov.itConsiglio Nazionale Consumtori e Utenti - www.tuttoconsumatori.it Federazione nazionale ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri - http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/Jhome.jsp Codice deontologico dei Medici e Chirurghi Odontoiatrici - http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/cmsfile/attach_3819.pdf Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano - www.centroconsumatori.it
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