F.A.Q. - Domande frequenti


L'avvocato è tenuto alla restituzione della documentazione ricevuta per espletare il suo mandato difensivo?

Ai sensi dell'art. 2235 del Codice civile, l'avvocato (ma questo vale per ogni professionista) non può trattenere la documentazione ricevuta. Egli la deve infatti restituire senza ritardo, quando il cliente ne faccia richiesta.
Non esiste per l'avvocato un diritto di ritenzione del fascicolo, ne può lo stesso subordinare la sua riconsegna al pagamento del proprio onorario da parte del cliente.
Si badi tuttavia che l'obbligo di restituzione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.


<< INDIETRO


Non avete trovato la risposta alla Vostra domanda oppure Vi servono ulteriori informazioni? In questo caso potete contattare il nostro servizio di consulenza.


Programma generale di intervento 2007-2008 della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige realizzato con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico.