F.A.Q. - Domande frequenti


L'avvocato che mi aveva a suo tempo rappresentato in Tribunale, dopo alcuni anni chiede un ulteriore importo. Decorso un certo tempo il credito è ancora esigibile?

Il Codice civile prevede che, trascorso un certo lasso di tempo, il creditore veda compromesso il diritto a rivendicare il pagamento di una somma di denaro nei confronti del debitore, per intervenuta prescrizione del diritto al pagamento.
È opportuno tuttavia operare una distinzione. Il Codice civile prevede le cd "prescrizioni estintive" caratterizzate dal fatto che il decorso del tempo stabilito dalla legge (10 anni!) comporta di per sè l'estinzione del diritto di credito. Conseguentemente nessun creditore (sia esso un avvocato o un artigiano), trascorsi 10 anni, può pretendere alcuna somma.
Lo stesso Codice Civile prevede tuttavia - solo per i professionisti (avvocati, ingegneri, commercialisti ecc.) - una prescrizione di tre anni.
Recita l'art. 2956 c.c. che "si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate. Il termine decorre dal compimento della prestazione d'opera".
La norma è rubricata "prescrizioni presuntive" e non "estintive"!
La differenza risiede nel fatto che il decorso del termine triennale non determina automaticamente l'estinzione del credito, ma solo la presunzione (legale) che il pagamento sia stato effettuato.
La presunzione che il diritto di credito si sia estinto, può essere tuttavia superata dal creditore se lo stesso (nel nostro caso, l'avvocato) riesce a fornire la prova che in realtà non vi è stato alcun pagamento.


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