F.A.Q. - Domande frequenti


Nell'appartamento (o casa) di mia proprietà sono emersi gravi difetti di costruzione. Quali sono i miei diritti e cosa posso fare?

Per gravi difetti di costruzione di un immobile, che incidono sulla stabilità dell'edificio ovvero rappresentano un pericolo per la sua stabilità (ad es. evidenti crepe o cedimento di pavimenti), o che riguardano anche solo singole parti dell'edificio, che però si ripercuotono interamente sullo stesso (infiltrazioni d'acqua, umidità e muffa, un difetto serio nell'impianto di riscaldamento), l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa.
Il committente/proprietario della costruzione deve denunciare eventuali gravi difetti di costruzione alla ditta costruttrice/venditrice mediante lettera di contestazione con raccomandata a.r. indicando il termine entro il quale i difetti devono essere eliminati.
Ai sensi dell'art. 1669 cod. civ l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa per le gravi difformità e i vizi della costruzione per dieci anni dal giorno del compimento dell'opera, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta; il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.


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