Prodotti cosmetici: etichettatura più trasparente per una scelta più consapevoleEntrato in vigore il D.Lgs 50/2005 relativo ai cosmetici. Sarà finalmente possibile sapere se la crema solare comprata l’anno scorso è riutilizzabile o se un prodotto cosmetico contiene sostanze allergeniche. I cosmetici immessi sul mercato a partire dall’11 marzo 2005 devono obbligatoriamente riportare sull’etichetta una serie di nuove informazioni. La direttiva UE 15/2003, recepita con D.Lgs 50/2005, sancisce infatti l’obbligo di indicazione per 26 sostanze potenzialmente allergeniche (p.es. oli profumati), presenti nelle materie prime in forma di estratti o di oli vegetali. Novità anche per quanto riguarda l’indicazione della scadenza dopo l’apertura di tubetti e vasetti. Finora le sostanze oggetto della direttiva erano classificate genericamente come “profumi” o “aromi”; tra breve dovranno essere elencate singolarmente e in ordine decrescente di peso. Gli ingredienti cosmetici vengono riportati secondo una nomenclatura standard, l'INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). È possibile consultare una lista delle sostanze anzidette ad esempio sotto il seguente indirizzo www.farmacovigilanza.org. L’obbligo di etichettatura è previsto ove la concentrazione di una delle sostanze anzidette superi determinati valori limite e possa perciò determinare la comparsa di allergie cutanee. I consumatori allergici a una o più sostanze potranno così regolarsi meglio ed effettuare acquisti più consapevoli e sicuri. In caso di prodotti che non devono essere risciacquati, cosiddetti “non-rinse-off-products”, come i trucchi o le creme, l’indicazione è obbligatoria quando la concentrazione di una delle sostanze interessate supera lo 0,001%; per i prodotti “rinse-off”, cioè destinati ad essere risciacquati, come shampoo, bagno schiuma, gel doccia ecc. il valore limite è pari allo 0,01%. Il CTCU ritengono vantaggiosa questa novità normativa soprattutto per quelle persone che non sanno di essere allergici a certe sostanze, poiché l’etichettatura obbligatoria facilita l’individuazione degli agenti responsabili dell’arrossamento della pelle. È vietato inoltre l’utilizzo nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell’allegato I del D.Lgs 52/1997. Cliccando sul link www.european-cosmetics.info, contenente un elenco ufficiale dei produttori di cosmetici, è possibile trovare gli indirizzi delle singole aziende e quindi contattarle per avere informazioni più specifiche su un determinato prodotto. In ogni caso un indirizzo di riferimento è sempre riportato anche sulle confezioni dei prodotti. Inoltre dal 2008 è online una banca dati dell' Unione Europea, con informazioni su più di 15.000 ingredienti di prodotti cosmetici. Un’altra novità è l’indicazione del PAO (Period After Opening) per i cosmetici di lunga durata e che sono stati immessi sul mercato dopo l’11 marzo. Finora per i prodotti con durata minima superiore a 30 mesi non era obbligatoria alcuna indicazione riguardo all periodo di scadenza. La nuova direttiva UE prevede invece l'obbligo che questi rechino il PAO, cioè il periodo in cui il prodotto manterrà la sua qualità dopo la prima apertura e sarà pertanto utilizzabile senza risultare pericoloso per la salute umana. Questa informazione viene fornita tramite un simbolo – uguale per tutta Europa – raffigurante un vasetto di crema aperto, seguito da un numero corrispondente ai mesi e dalla lettera “M”. Per esempio l’indicazione “6 M” significa che il prodotto mantiene inalterate le sue proprietà per sei mesi dal primo utilizzo. Il simbolo deve essere riportato sul contenitore e, se presente, sulla confezione del prodotto. Un prodotto è considerato aperto dalla data del primo utilizzo. L’indicazione del PAO non è prevista per le seguenti categorie di prodotti, giacché il rischio di alterazioni può essere quasi del tutto escluso:
I prodotti immessi sul mercato prima dell’11 marzo possono essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento scorte. Bolzano, 09/2009 |
ATTUALE
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