Quando si ha diritto alla detrazione in caso di acquisto di un box auto?


Durante la consulenza in materia immobiliare capita spesso che i nostri utenti ci pongano il quesito circa la possibilità di portare in detrazione i costi di realizzazione del garage.

Le idee sul punto sono molto confuse e quindi cerchiamo di fare chiarezza.
La detrazione Irpef del 50% (articolo 11 del Dl 83/2012, convertito in legge 134/2012, e articolo 16 del Dl 63/2013) spetta anche all'acquirente di box pertinenziale ad un'abitazione, purché di nuova realizzazione e limitatamente ai costi di realizzazione sostenuti dall'impresa costruttrice appositamente attestati con dichiarazione da rilasciarsi all'acquirente.

Gli adempimenti da seguire per godere di questa agevolazione sono molto semplici ma devono essere puntualmente seguiti:

1. pagamento tramite apposito bonifico bancario che indichi chiaramente la causale del versamento (detrazione ex art. 16-bis del Dpr 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, che deve coincidere con chi effettua il bonifico e il codice fiscale o la partita Iva del costruttore, ossia il beneficiario del pagamento. Se l'acquirente ha sottoscritto un contratto preliminare ed ha pagato degli acconti, questi possono essere portati in detrazione solo se si è provveduto alla registrazione del contratto preliminare.
Sul punto la Risoluzione 8.02.2008 n. 38 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che nessun beneficio può essere riconosciuto a chi acquista box o posti auto pertinenziali all'abitazione, se la spesa viene sostenuta prima dell'atto di acquisto, in assenza di un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato.
Pertanto in assenza di registrazione del preliminare il bonifico deve essere effettuato contestualmente al rogito notarile definitivo di vendita.

2. Attestazione dei costi da parte del costruttore che comprendono le spese di progettazione e di esecuzione dei lavori, le prestazioni professionali richieste, l'Iva, il bollo, i diritti pagati per le concessioni o assensi urbanistici, gli oneri di urbanizzazione. Restano esclusi il profitto per la vendita, le spese di intermediazione, il valore dell'area, i costi di installazione del cantiere.
Differente situazione è quella in cui si decida di costruire un nuovo box o posto auto presso la propria abitazione. Nel caso di costruzione del box pertinenziale la detrazione spetta su tutte le spese sostenute per la costruzione del box stesso.

Si può fruire della detrazione del 50% anche in caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria del box e posti auto. Il vincolo pertinenziale deve esistere prima dell'inizio dei lavori.

La detrazione del 50% si applica alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015 la detrazione scenderà al 40% mentre nel 2016 tornerà ad essere del 36%.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento la Dott.ssa Daniela Magi e la Dott.ssa Margaret Brugger del CTCU sono a vostra disposizione (tel 0471-975597).


Comunicato stampa
Bolzano, 31/10/2014