LGBZ Current Ed. | NORMATIVA PROVINCIALE | XIV - Igiene e sanità | C - Igiene

b)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 maggio 1977, n. 22
1)

Regolamento di esecuzione concernente gli "standards" in materia di igiene e sanità
1977

1.

(1) L'altezza minima interna, utile nei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,60 m, riducibili a 2,40 m per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

(2) Nei comuni montani al di sopra di 500 m sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a 2,40 m. 2)

2.

(1) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 mq per i primi quattro abitanti, e 10 mq per ciascuno dei successivi.

(2) Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di 9 mq, se per una persona, e di 12 mq se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.

(3) Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento e non inferiore a 1/12 per i fabbricati al di sopra di 1.000 m sul livello del mare.

3.

(1) Ferma restando l'altezza minima interna di 2,60 m, salvo che per i comuni al di sopra dei 500 m sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte indicate all'articolo 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 mq e non inferiore a 38 mq se per due persone. 3)

4.

(1) Le stanze di soggiorno e da letto devono essere dotate della possibilità di essere riscaldate. Nel caso che gli alloggi sono dotati di impianti di riscaldamento centralizzato, la temperatura dell'aria interna deve essere compresa tra i 17 e i 20 °C e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.

5.

(1) Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica forzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

(2) È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

(3) L'eventuale "posto di cottura", annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianti di aspirazione forzata oppure di assorbimento sui fornelli.

6.

(1) La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica, capace di cambiare l'aria del vano per almeno tre volte all'ora. La velocità dell'aria nei relativi canali non deve in nessun caso superare m/s 12.

(2) Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

(3) Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, vasca da bagno o doccia e lavabo.

7.

(1) I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

8.

(1) Nel sottotetto abitabile l'altezza interna utile riferita alla metà dell'area del pavimento dei singoli vani deve essere di almeno 2,40 m ferma restando la superficie minima di cui all'articolo 3.

(2) L'altezza minima non può essere inferiore a 1,50 m.

9.

(1) Le presenti norme valgono anche per le stanze e i vani accessori degli alberghi.


1) Pubblicato nel B.U. 2 agosto 1977, n. 38.

2) L'art. 1 è stato sostituito dall'articolo unico del D.P.G.P. 14 luglio 1999, n. 40.

3) L'art. 3 è stato sostituito dall'articolo unico del D.P.G.P. 14 luglio 1999, n. 40.